Ordinanza n. 164 del 1995

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ORDINANZA N.164

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente

-     Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-     Avv. Mauro FERRI

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 629 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), promosso con ordinanza emessa il 21 novembre 1994 dal Pretore di Locri, sezione distaccata di Caulonia, nel procedimento penale a carico di Costantino Franco, iscritta al n. 735 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1994.

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 1995 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.

RITENUTO che con ordinanza emessa il 21 novembre 1994 nel corso di un procedimento penale a carico di Costantino Franco, imputato del reato previsto e punito dall'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319 per avere effettuato lo scarico sul suolo di rifiuti liquidi del proprio allevamento di bovini senza aver richiesto la prescritta autorizzazione, il Pretore di Locri, sezione distaccata di Caulonia, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 629 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), nell'intero suo testo ed in particolare dell'art. 7; che il giudice rimettente ritiene che il decreto- legge n. 629 del 1994 sia, nel suo complesso, in contrasto con l'art. 77 della Costituzione, mancando i requisiti di necessità e di urgenza, che costituiscono il presupposto essenziale di tale atto normativo; che l'art. 7 del decreto-legge stabilisce che i titolari di scarichi in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione possono presentare domanda di autorizzazione in sanatoria, al cui rilascio consegue l'estinzione dei reati previsti dall'art. 21, primo e secondo comma, della legge n. 319 del 1976; che tale norma è denunciata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la sospensione del processo penale in attesa della definizione del procedimento amministrativo di rilascio dell'autorizzazione in sanatoria, come avviene invece nella disciplina sul condono edilizio.

CONSIDERATO che il decreto-legge 16 novembre 1994, n. 629 non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione (si veda il comunicato relativo alla mancata conversione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, serie generale, del 16 gennaio 1995); che pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo ordinanze nn. 141, 123 e 122 del 1995), la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile, tenuto anche conto che il decreto- legge attualmente vigente a seguito di successive reiterazioni (17 marzo 1995, n. 79) presenta un contenuto normativo in parte diverso da quello espresso dal testo denunciato dal giudice rimettente.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 629 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), ed in particolare dell'art. 7, sollevata, in riferimento agli artt. 7, 3 e 97 della Costituzione, dal Pretore di Locri, sezione distaccata di Caulonia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1995.

Antonio BALDASSARRE, Presidente

Cesare MIRABELLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 16 maggio 1995.