ORDINANZA N. 139
ANNO 1995
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente
- Prof. Vincenzo CAIANIELLO
- Avv. Mauro FERRI
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 429 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 28 giugno 1994 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Conti Claudio e la s.a.s. Milansped, iscritta al n. 572 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1994.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1995 il giudice relatore Luigi Mengoni.
RITENUTO che, nel corso di un giudizio promosso da Claudio Conti contro la s.a.s. Milansped, il Pretore di Milano, con ordinanza del 28 giugno 1994, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 429, comma 3, cod. proc. civ., "nella parte in cui prevede il cumulo di interessi e rivalutazione"; che, ad avviso del giudice remittente, le peculiarità, rilevate da questa Corte nella sentenza n. 207 del 1994, che differenziano la disciplina dell'art. 429 dal diritto comune, oltre al cumulo di interessi e rivalutazione, incidono sulla natura stessa degli interessi qualificandoli come interessi corrispettivi ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., anzichè risarcitori del danno da mora ai sensi dell'art. 1224 cod. civ.; che, pertanto, una volta elevato al dieci per cento il tasso degli interessi corrispettivi (art. 1 della legge 26 novembre 1990, n. 353), sarebbe divenuta irragionevole la differenza di trattamento dei crediti di lavoro rispetto alla regola generale del non-cumulo di cui all'art. 1282 cod. civ.; che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, rilevando che l'ordinanza ripropone alla Corte, sotto un identico profilo, la medesima questione già decisa con la sentenza citata e concludendo per una dichiarazione di inammissibilità.
CONSIDERATO che, secondo l'interpretazione consolidata della Corte di cassazione (superata dall'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, peraltro non applicabile nel caso di specie), gli interessi previsti dall'art. 429 cod. proc. civ., hanno natura di interessi corrispettivi e pertanto, a differenza di quelli previsti dall'art. 1224 cod. civ., sono cumulabili con la rivalutazione della somma dovuta; che la tutela privilegiata dei crediti di lavoro, nei termini della disciplina dei crediti di valore, è stata riconosciuta da questa Corte non contrastante con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., in quanto giustificata dalla rilevanza costituzionale dei crediti medesimi.
Visti gli artt. 26, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle Norme integrativa dei giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 429, comma 3, cod. proc. civ., sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/04/95.
Antonio BALDASSARRE, Presidente
Luigi MENGONI, Redattore
Depositata in cancelleria il 27/04/95.