ORDINANZA N. 138
ANNO 1995
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente
- Prof. Vincenzo CAIANIELLO
- Avv. Mauro FERRI
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2 quinquies, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1992, n. 438, promosso con l'ordinanza emessa il 14 maggio 1994 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Lombardia, sui ricorsi riuniti proposti da Maffezzoni Raffaele ed altre contro il Provveditorato agli studi di Milano ed altri iscritta al n. 664 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1994.
Visti gli atti di costituzione di Venosta Margherita ed altra nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1995 il Giudice relatore Francesco Guizzi.
RITENUTO che la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Lombardia, giudicando sui ricorsi riuniti proposti da Maffezzoni Raffaele ed altre contro i provveditorati agli studi di Cremona e Milano e il Ministero della pubblica istruzione, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2-quinquies, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonchè disposizioni fiscali), convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1992, n. 438, nella parte in cui differisce, fino al 1° gennaio 1994, la corresponsione della pensione per il personale della scuola collocato a riposo, per dimissioni, dal 1° settembre 1993; che si sono costituite innanzi alla Corte, in senso adesivo agli argomenti svolti dal giudice rimettente, le signore Margherita Venosta e Anna Bartoletti, parti nel giudizio di merito; che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata.
CONSIDERATO che questa Corte, con la sentenza n. 439 del 1994, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2-quinquies, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonchè disposizioni fiscali), convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1992, n. 438, nella parte in cui differisce, fino al 1° gennaio 1994, la corresponsione della pensione per il personale della scuola collocato a riposo, per dimissioni, dal 1° settembre 1993; che, pertanto, la presente questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2- quinquies del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonchè disposizioni fiscali), convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1992, n. 438, nella parte in cui differisce, fino al 1° gennaio 1994, la corresponsione della pensione per il personale della scuola collocato a riposo, per dimissioni, dal 1° settembre 1993, sollevata dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Lombardia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/04/95.
Antonio BALDASSARRE, Presidente
Francesco GUIZZI, Redattore
Depositata in cancelleria il 27/04/95.