Ordinanza n. 133 del 1995

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ORDINANZA N. 133

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici;

-     Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente

-     Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-     Avv. Mauro FERRI

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167 (Affidamento in prova del condannato militare), promossi con due ordinanze emesse il 6 e il 20 dicembre 1994 dal Tribunale militare di sorveglianza sulle istanze proposte da Mercia Marco e da Ferrante Vincenzo iscritte ai nn. 762 e 800 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 1 e 4, prima serie speciale, dell'anno 1994; udito nella camera di consiglio del 22 marzo 1995 il Giudice relatore Francesco Guizzi.

RITENUTO che con due ordinanze di identico contenuto, rese nel corso di due procedimenti per la concessione di affidamento in prova dei condannati militari Mercia Marco (ordinanza del 6.12.1994) e Ferrante Vincenzo (ordinanza del 20.12.1994), il Tribunale militare di sorveglianza ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione; che in base alla disposizione impugnata non è possibile concedere il beneficio dell'affidamento in prova a militari che, in precedenza, sono stati condannati per i reati comuni di <rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per reati connessi a fine di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale>; che il Tribunale militare di sorveglianza - dopo aver osservato che un'analoga disposizione era contenuta nell'ordinamento penitenziario comune - ne rileva l'abrogazione ad opera della novella del 1986 e sostiene, conseguenzialmente, l'incostituzionalità, per irragionevolezza, del mantenimento della preclusione ex art. 1, secondo comma, legge n. 167 del 1983.

CONSIDERATO che, concernendo identica questione, i giudizi vanno riuniti e decisi congiuntamente; che questa Corte, con sentenza n. 49 del 1995, successiva alla pronuncia delle ordinanze di rimessione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167 nella parte in cui prevede che l'affidamento in prova è escluso <quando il condannato militare è stato in precedenza condannato per rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per reati connessi a fine di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale>, e che pertanto, essendo stata espunta dall'ordinamento la parte di norma oggetto di impugnativa, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (v. da ult. ordinanza n. 41 del 1995).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167 (Affidamento in prova del condannato militare), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale militare di sorveglianza con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 05/04/95.

Antonio BALDASSARRE, Presidente

Francesco GUIZZI, Redattore

Depositata in cancelleria il 14/04/95.