Sentenza n. 111 del 1995

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SENTENZA N. 111

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-        Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente

-        Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-        Avv. Mauro FERRI

-        Prof. Luigi MENGONI

-        Prof. Enzo CHELI

-        Dott. Renato GRANATA

-        Prof. Giuliano VASSALLI

-        Prof. Francesco GUIZZI

-        Prof. Cesare MIRABELLI

-        Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-        Avv. Massimo VARI

-        Dott. Cesare RUPERTO

-        Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 162, ultimo comma, 2647 e 2915 del codice civile promosso con ordinanza emessa il 20 luglio 1994 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra De Maestri Roberto ed altra e la Banca Carige s.p.a., iscritta al n. 648 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1994.

Visto l'atto di intervento della Banca Carige s.p.a.; udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1995 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento civile, volto ad ottenere la cancellazione della ipoteca iscritta su beni immobili oggetto di un fondo patrimoniale costituito mediante convenzione matrimoniale, vertente tra i coniugi De Maestri-Zunino e la Banca Carige s.p.a., il Tribunale di Genova, con ordinanza emessa il 20 luglio 1994 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 162, ultimo comma, 2647 e 2915 del codice civile nella parte in cui non prevedono che, per i fondi patrimoniali costituiti a mezzo di convenzione matrimoniale su beni immobili, l'opponibilità ai terzi sia determinata dalla trascrizione dell'atto sui registri immobiliari anzichè dalla annotazione a margine dell'atto di matrimonio. Il tribunale rimettente premette in fatto che i coniugi De Maestri-Zunino avevano costituito nel maggio 1991 a favore del figlio adottivo un fondo patrimoniale con beni immobili di loro proprietà e che il relativo atto costitutivo era stato trascritto nei registri immobiliari ma non annotato, a cura del notaio rogante, a margine dell'atto di matrimonio così come richiesto degli artt. 453 del codice civile e 34-bis delle disposizioni di attuazione al codice civile. Da tale mancata annotazione deriverebbe la inopponibilità della convenzione matrimoniale nei riguardi della Banca Carige s.p.a. che aveva iscritto ipoteca sui predetti beni a garanzia dei crediti vantati verso i coniugi De Maestri-Zunino.

Questi avevano prestato nel 1989 a favore della banca fideiussioni omnibus per finanziamenti accordati alla società Costruzioni idrauliche s.r.l. della quale erano soci, ed il De Maestri anche amministratore.

Osserva in proposito il giudice a quo che la questione discussa fra le parti in causa nasce dalla difficile sovrapposizione delle disposizioni che regolano la pubblicità dei beni immobili e delle convenzioni matrimoniali; infatti, alle convenzioni matrimoniali che non contengono fondi patrimoniali costituiti con beni immobili si applica la pubblicità con annotazione a margine dell'atto di matrimonio, mentre ai fondi patrimoniali costituiti con beni immobili mediante atti diversi dalle convenzioni matrimoniali si applica la pubblicità della trascrizione ex art. 2647 del codice civile. Quando, come nel caso, si è presenza di un fondo patrimoniale costituito con beni immobili a mezzo di convenzione matrimoniale i due sistemi di pubblicità vengono a sovrapporsi e, mentre l'art. 2915 del codice civile continua a richiedere la trascrizione degli atti che importano vincoli di indisponibilità ed abbiano ad oggetto beni immobili, l'art. 162, ultimo comma, del codice civile stabilisce che non sono opponibili ai terzi le convenzioni matrimoniali non annotate a margine dell'atto di matrimonio. Per risolvere il problema, ha rilevato l'Autorità rimettente, potrebbero richiedersi per il fondo patrimoniale costituito con beni immobili a mezzo di convenzione matrimoniale entrambe le forme di pubblicità ma una simile soluzione, peraltro non condivisa dalla Cassazione che ritiene necessaria e sufficiente la semplice annotazione a margine dell'atto di matrimonio, aggraverebbe senza valida ragione il regime di pubblicità della convenzione matrimoniale.

Pertanto, conclude il giudice a quo, il combinato disposto degli artt. 162, ultimo comma, 2647 e 2915 del codice civile integra un regime giuridico che, per i fondi patrimoniali costituiti con beni immobili a mezzo di convenzioni matrimoniali, appare o particolarmente oneroso o insufficientemente certo con conseguente irragionevole indebolimento della difesa dei diritti di famiglia, tutelati dall'art. 29 della Costituzione, che i privati intendano realizzare attraverso la costituzione di un fondo patrimoniale.

2. - Nel giudizio avanti alla Corte si è costituita, ma fuori termine, la Banca Cariges.p.a. concludendo per la manifesta infondatezza della questione.

Non ha, invece, spiegato intervento l'Avvocatura Generale dello Stato.

Considerato in diritto

1. - La questione che viene sottoposta all'esame della Corte è se il combinato disposto degli artt. 162, ultimo comma, 2647 e 2915 del codice civile, nella parte in cui non prevedono che, per i fondi patrimoniali costituiti sui beni immobili a mezzo di convenzione matrimoniale, l'opponibilità ai terzi sia determinata dalla trascrizione dell'atto sui registri immobiliari anzichè dalla annotazione a margine dell'atto di matrimonio, sia in contrasto con gli artt. 3 e 29 della Costituzione in quanto indebolisce, attraverso un sistema incerto ed oneroso, la difesa dei diritti della famiglia che i coniugi intendano realizzare attraverso la costituzione di tale fondo patrimoniale.

2. - La sollevata questione è ammissibile ma infondata.

Sotto il primo profilo deve anzitutto escludersi che la motivazione dell'ordinanza di rimessione sia ondivaga. Invero, se non può negarsi che in essa si accenna alle diverse interpretazioni date al problema in esame dalla ampia letteratura giuridica e dalla giurisprudenza, va altrettanto riconosciuto che il giudice a quo individua senza perplessità - specie nel dispositivo - la norma da applicare in quella risultante dalla interpretazione della Corte di cassazione e della prevalente dottrina.

Nè può dirsi che, sotto l'apparente questione di incostituzionalità, il giudice rimettente chieda sostanzialmente a questa Corte di scegliere la più convincente fra le possibili tesi finora emerse, svolgendo in tal modo un compito interpretativo che esula dalle sue funzioni. Va in proposito richiamato il principio più volte affermato da questa Corte (sentenza n. 58 del 1995, 463 del 1994, 103 del 1993, 436 del 1992, 274 del 1991 ed altre), secondo cui, per aversi questione di costituzionalità e non di mera interpretazione, è sufficiente che il giudice a quo riconduca alla disposizione contestata una interpretazione non implausibile della quale ritenga di dover fare applicazione e sulla quale egli nutra dubbi non arbitrari o pretestuosi di conformità a determinate norme costituzionali, e non per chiedere alla Corte soltanto di avallare altre ipotesi interpretative.

Nella specie, dal nucleo essenziale dell'ordinanza si evince che la norma, individuata come sopra detto, viene sottoposta a due precisi dubbi di legittimità costituzionale, ancorchè dall'eventuale accoglimento della questione possa risultare una diversa disciplina del sistema di pubblicità del fondo patrimoniale avente ad oggetto beni immobili.

Questi rilievi conducono a superare anche il terzo profilo di inammissibilità della questione: quello relativo al dovuto rispetto della discrezionalità delle scelte legislative. Può, inoltre, osservarsi in proposito che, pur se numerosi giuristi definiscono il sistema di pubblicità voluto dalla riforma del 1975 in questa materia un "inestricabile imbroglio", "macchinoso e poco funzionale", sì da esigere una "urgente revisione", l'auspicio di un intervento legislativo per rendere più semplice e sicuro detto sistema non può esonerare la Corte dal valutare se quello esistente - sia pure oggetto di forti critiche da parte della dottrina - presenti aspetti di incostituzionalità, o se invece la soluzione additiva proposta nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione sia l'unica costituzionalmente accettabile.

3. - Passando, quindi, all'esame del merito, è opportuno sintetizzare le enunciazioni del giudice a quo nei tre punti in cui si articola essenzialmente la denunziata violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione: a) il tribunale ravvisa un'insanabile contraddizione fra l'ultimo comma dell'art. 162 del codice civile, che rende inopponibili ai terzi le convenzioni matrimoniali non annotate a margine dell'atto di matrimonio, e gli artt. 2647 e 2915 dello stesso codice che continuano, invece, a richiedere la trascrizione degli atti aventi ad oggetto beni immobili e che importano vincoli di indisponibilità degli stessi.

Questo contrasto determinerebbe tali incertezze ed incoerenze da tradursi nella irragionevolezza della legge e non in un mero difetto di coordinamento; b) la duplicità delle forme di pubblicità per i fondi patrimoniali con immobili, anche se una di esse resta degradata a pubblicità-notizia, sembra al giudice a quo ingiustificatamente troppo onerosa, indebolendo in modo irrazionale la difesa dei diritti della famiglia; c) sarebbe, invece, conforme ai principi costituzionali il sistema secondo cui la norma sulla necessità dell'annotazione delle convenzioni matrimoniali nei registri dello stato civile facesse eccezione per i fondi costituiti con beni immobili, riservando per essi il regime della normale trascrizione previsto dagli artt. 2647 e 2915 del codice civile.

4. - In ordine a tali doglianze va riconosciuto che la certezza del diritto costituisce senza dubbio un valore fondamentale dell'ordinamento da realizzare nella massima misura possibile e che, in materia di pubblicità, la certezza è ovviamente lo scopo stesso del sistema. Pur tuttavia non ogni difetto o confusione legislativa si risolve in irrazionalità tale da determinare un vizio di incostituzionalità, tanto più che gli eventuali difetti riscontrabili in numerose formulazioni normative sono suscettibili di soluzioni che restano affidate agli interpreti.

Sullo specifico problema che forma oggetto del presente giudizio, la Corte di cassazione - nell'affermare che la costituzione del fondo patrimoniale avente per oggetto beni immobili deve essere, non solo annotata nei registri dello stato civile ai sensi dell'art. 162 del codice civile, ma anche trascritta ai sensi dell'art. 2647 dello stesso codice - ha fatto notare che, essendo stato abrogato il quarto comma della originaria formulazione dell'art. 2647 (che ricollegava alla trascrizione del patrimonio familiare l'effetto di opponibilità ai terzi), tale forma di pubblicità è stata degradata al rango di pubblicità-notizia, anche perchè la coesistenza di due forme di pubblicità aventi la medesima funzione sarebbe inutile e contraddittoria. La stessa sentenza ha poi qualificato come "difetto di coordinamento" il fatto che il legislatore del 1975 si sia dimenticato di riformulare l'art. 2915, secondo cui "non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante (ipotesi diversa da quella in esame, in cui i creditori avevano solo ipotecato gli immobili) gli atti che importano vincoli di indisponibilità se non sono stati trascritti".

Tale residua disposizione appare comunque spiegabile sulla base dei normali criteri interpretativi, tra i quali quello del rapporto fra norma generale e norma speciale.

Può inoltre osservarsi - come già rilevato da questa Corte sempre in tema di pubblicità nell'ambito del regime patrimoniale della famiglia (sentenza n. 311 del 1988) - che il dover estendere le ricerche sia presso i registri immobiliari sia presso i registri dello stato civile (questi ultimi "meno facilmente accessibili e anche meno affidabili") costituisce un "onere che, pur fastidioso, non può dirsi eccessivamente gravoso al punto da offendere il principio dell'art. 24 della Costituzione".

La stessa conclusione può valere anche riguardo all'art. 3 della Costituzione ed ancor più all'art. 29, posto che tale norma, tutelando essenzialmente gli aspetti etico-sociali della famiglia, non appare utilmente invocata. Senza contare che, mediante i moderni strumenti di ricerca che la scienza continuamente perfeziona, le difficoltà e gli oneri lamentati si riducono sempre di più.

In ogni caso, la complessità del sistema pubblicitario in materia di regime patrimoniale della famiglia, e in particolare una duplice forma di pubblicità (cumulativa, ma a fini e ad effetti diversi) per la costituzione del fondo patrimoniale, trova giustificazioni razionali per il generale rigore necessario alle deroghe al regime legale, e per l'esigenza di contemperare due interessi contrapposti: da una parte presidiare, fino alla maggiore età dell'ultimo figlio, questo patrimonio di destinazione per i bisogni familiari dall'aggredibilità da parte dei creditori, e dall'altra evitare che del predetto istituto si faccia un uso distorto al fine di sottrarre ai creditori le garanzie loro spettanti sui beni, atteso che l'azione revocatoria non è sempre possibile o efficace.

Da quanto precede deve escludersi che la predetta soluzione del sistema pubblicitario indicata dalla Corte di cassazione sia in contrasto con i principi costituzionali, e che quella proposta dal giudice rimettente vada considerata come l'unica conforme a Costituzione; tanto più che essa si risolve in sostanza nel ripristino del vecchio regime di pubblicità che il legislatore del 1975 - in coerenza con le linee della riforma - ha inteso superare facendo dell'annotazione nei registri dello stato civile a margine dell'atto di matrimonio il perno del sistema di pubblicità, fondamentale per far conoscere ai terzi quali siano il regime e le convenzioni patrimoniali di ciascuna famiglia.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 162, ultimo comma, 2647 e 2915 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il il 23 marzo 1995.

Antonio BALDASSARRE, Presidente

Fernando SANTOSUOSSO, Redattore

Depositata in cancelleria il 6 aprile 1995.