Ordinanza n. 97 del 1995

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ORDINANZA N. 97

 

ANNO 1995

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

 

-        Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente

 

-        Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

-        Avv. Mauro FERRI

 

-        Prof. Luigi MENGONI

 

-        Prof. Enzo CHELI

 

-        Dott. Renato GRANATA

 

-        Prof. Giuliano VASSALLI

 

-        Prof. Francesco GUIZZI

 

-        Prof. Cesare MIRABELLI

 

-        Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

-        Avv. Massimo VARI

 

-        Dott. Riccardo CHIEPPA

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica), promosso con ordinanza emessa il 17 novembre 1994 dal Tribunale di Pavia, nel procedimento civile vertente tra Massara Matilde e l'INPS, iscritta al n. 795 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visto l'atto di costituzione dell'INPS; udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1995 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

 

RITENUTO che nel corso di un procedimento promosso da Matilde Massara contro l'INPS per ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico sulla base di una anzianità contributiva fino al sessantesimo anno di età in virtù della sentenza di questa Corte n. 371 del 1989, il Tribunale di Pavia, con ordinanza del 17 novembre 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, "nella parte in cui, prevedendo che per la donna l'anzianità contributiva sia aumentata di un periodo pari a quello tra la data di risoluzione del rapporto e il compimento di cinquantacinque anni, riserva alla lavoratrice un trattamento deteriore rispetto all'uomo"; che ad avviso del giudice rimettente - esclusa l'applicabilità nella specie della legge 31 maggio 1984, n. 193, come modificata dalla citata sentenza n. 371 del 1989 - la norma impugnata viola tuttavia il principio di parità tra uomo e donna in quanto preclude alle lavoratrici ultracinquantacinquenni, che recedano dal rapporto di lavoro prima del compimento di sessant'anni di età, il beneficio dell'accredito contributivo riconosciuto nelle medesime condizioni agli uomini, sebbene il limite dell'età lavorativa delle lavoratrici sia stato parificato a quello dei lavoratori (sent. n. 404 del 1993); che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è costituito l'INPS chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

 

CONSIDERATO che la questione è già stata esaminata da questa Corte e dichiarata non fondata con sentenza n. 296 del 1994.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, dal Tribunale di Pavia con l'ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/03/95.

 

Antonio BALDASSARRE, Presidente

 

Luigi MENGONI, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 30/03/95.