ORDINANZA N. 92
ANNO 1995
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente
- Prof. Vincenzo CAIANIELLO
- Avv. Mauro FERRI
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi), promosso con ordinanza emessa il 29 luglio 1982 dalla Commissione tributaria di primo grado di Fermo, sul ricorso proposto da MORNATI Claudio, in qualità di liquidatore della "Novatecne Arredamenti" S.p.A., contro l'Ufficio delle Imposte dirette di Fermo, iscritta al n. 652 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1994; udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1995 il Giudice relatore Cesare Ruperto.
RITENUTO che la Commissione tributaria di primo grado di Fermo, con ordinanza del 29 luglio 1982 (pervenuta alla Corte il 19 ottobre del 1994), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi), "nella parte in cui esclude in ogni caso la deduzione delle perdite d'esercizio di cui all'art. 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598".
CONSIDERATO che il giudice a quo non ha menomamente motivato circa la rilevanza della questione e la non manifesta infondatezza della stessa, limitandosi a riportare le norme costituzionali, a citare la norma impugnata e ad argomentare nei termini testuali sopra descritti circa il dedotto profilo d'illegittimità costituzionale (del resto già escluso nel frattempo da questa Corte con l'ordinanza n. 54 del 1988); che, pertanto, il sindacato di legittimità costituzionale non può essere ammesso.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Fermo con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/03/95.
Antonio BALDASSARRE, Presidente
Cesare RUPERTO, Redattore
Depositata in cancelleria il 17/03/95.