ORDINANZA N.54
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi), in relazione all'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e dell'art. 2 del d.P.R. 27 settembre 1979, n. 506 (Disposizioni integrative e correttive dei dd.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e n. 602, concernenti l'accertamento e la riscossione delle imposte sui redditi), in riferimento all'art. 10, punto 6, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, promossi con ordinanze emesse il 15 aprile 1981 dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano, il 24 aprile 1986 dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova e il 7 aprile 1987 dalla Corte di Appello di Milano, iscritte rispettivamente al n. 602 del registro ordinanze 1983, al n. 685 del registro ordinanze 1986 e al n. 305 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 315 dell'anno 1983, n.57/1a s.s. dell'anno 1986 e n. 32/1a s.s. dell'anno 1987.
Visti gli atti di costituzione della s.r.l. BLUE BELL ITALIANA e della s.p.a. UNIDAL, nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Milano, con ordinanza emessa il 15 aprile 1981 e pervenuta il 22 giugno 1983 (R.O. 602 del 1983) e la Commissione tributaria di primo grado di Genova, con ordinanza emessa il 24 aprile 1986 (R.O. 685 del 1986) hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 53, 72 e 76 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi), nella parte in cui esclude la deducibilità, ai fini del calcolo dell'ILOR, delle perdite derivanti dagli esercizi precedenti che abbiano inciso sul reddito netto riducendolo;
che la Corte d'Appello di Milano con ordinanza emessa il 7 aprile 1987 (R.O. 305 del 1987) ha sollevato, oltre alla questione su menzionata in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.P.R. 27 settembre 1979 n. 506 (Disposizioni integrative e correttive dei dd.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e n. 602, concernenti l'accertamento e la riscossione delle imposte sui redditi), in relazione ai medesimi predetti parametri;
che relativamente alle ordinanze (R.O. 602/1983 e 305/1987) si sono costituite rispettivamente la S.r.l. Blue Bell e S.p.a. UNIDAL;
che in tutti i giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo declaratoria di non fondatezza delle questioni prospettate.
Considerato che le ordinanze concernono questioni identiche o comunque connesse e i relativi giudizi possono essere riuniti per formare oggetto di un'unica pronuncia;
che il denunziato eccesso di delega non sussiste in quanto l'art. 4 punto 2 della legge 9 ottobre 1971 n. 825 prevede <d'applicazione dell'imposta (ILOR) al reddito complessivo netto determinato ai fini dell'IRPEG>, mentre la perdita di esercizi precedenti va considerata fatto impeditivo della imposizione, per effetto delle disposizioni che lo consentono, ma non elemento posto sullo stesso piano di significazione del reddito;
che, quanto alla dedotta violazione dell'art. 53 - assumendosi che <con la mancata deduzione delle perdite verrebbe ridotta la capacità contributiva> - va osservato che le perdite pregresse, attinenti cioé ad altri esercizi, non riguardano la capacità contributiva del periodo d'imposta per il quale l'ILOR e applicata; e che non sussiste neppure disarticolazione tale da porre contrasto con l'art. 3, appartenendo alla discrezionalità legislativa disporre un riparto compensativo a carattere derogatorio;
che, quanto all'art. 2 del d.P.R. 506 del 1979 la censura dedotta sotto il profilo dell'eccesso della delega contenuta nella legge 9 ottobre 1971 n. 825 (art. 10, n. 6)-essendo stato portato da uno a cinque anni il termine per la formazione dei ruoli-si infrange a fronte delle disposizioni concernenti ora il sistema dell'autoliquidazione, con modifiche coordinatrici dell'intera normazione delegata in materia, resa possibile per effetto dell'art. 22 legge 13 aprile 1977, n. 114;
che quanto, infine, alle dedotte violazioni degli artt. 72 e 77 Cost. trattasi di norme manifestamente estranee alle questioni in esame, concernendo l'una il procedimento di approvazione delle leggi da parte del Parlamento e l'altra l'emanazione dei decreti legge.
Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi;
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599-Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi -sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53, 72, 76 e 77 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova (ordd. nn. 602 e 685), nonchè della Corte di Appello di Milano (ord. n. 305);
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 d.P.R. 27 settembre 1979, n. 506 - Disposizioni integrative e correttive dei dd.P.R. 29 settembre 1973 nn. 600 e 602, concernenti l'accertamento e la riscossione delle imposte sui redditi-sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., dalla Corte d'Appello di Milano (ord. n. 305).
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/01/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 21 Gennaio 1988.