Sentenza n. 55 del 1995

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SENTENZA N. 55

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-        Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

-        Avv. Ugo SPAGNOLI

-        Prof. Antonio BALDASSARRE

-        Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-        Avv. Mauro FERRI

-        Prof. Luigi MENGONI

-        Prof. Enzo CHELI

-        Dott. Renato GRANATA

-        Prof. Giuliano VASSALLI

-        Prof. Francesco GUIZZI

-        Prof. Cesare MIRABELLI

-        Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-        Avv. Massimo VARI

-        Dott. Cesare RUPERTO

-        Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 60 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 (Riforma delle leggi sul lotto pubblico), promosso con ordinanza emessa il 24 marzo 1994 dal Tribunale di Venezia nel procedimento civile vertente tra la FINPAD S.r.l. e l'Amministrazione delle finanze, iscritta al n. 366 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1995 il Giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto in fatto

In un giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale proposto dalla FINPAD S.r.l. contro l'Amministrazione delle finanze, il Tribunale di Venezia, con ordinanza del 24 marzo 1994 (R.O. n. 366 del 1994), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, contenente la riforma delle leggi sul lotto pubblico.

Il giudice a quo rileva che la disposizione impugnata, nel condizionare l'ammissibilità del ricorso avverso la liquidazione della tassa dovuta per le manifestazioni a premi, autorizzate ai sensi dell'art. 59 del medesimo regio decreto-legge n. 1933 del 1938, al previo pagamento del tributo, si pone in contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, per violazione del principio di eguaglianza e per lesione del diritto di difesa del cittadino.

In proposito richiama l'orientamento, gi pi volte espresso dalla Corte costituzionale, nel senso dell'illegittimità di varie disposizioni legislative che avevano imposto il pagamento del tributo, quale onere per la sua contestazione in sede giudiziaria.

Considerato in diritto

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Venezia solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, recante la riforma delle leggi sul lotto pubblico.

La disposizione impugnata, dopo aver previsto, al primo comma, che il ricorso all'autorità giudiziaria contro la liquidazione della tassa per i concorsi e le operazioni a premi è ammesso nel termine di tre mesi dalla notifica del provvedimento, prevede, al secondo comma, che "il ricorso non è ammissibile se non sia stata pagata la tassa dovuta".

Secondo il giudice remittente, la norma censurata contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione, per disparità di trattamento tra colui che può adire il giudice, essendo stato in grado di assolvere il tributo in via preventiva, e colui che -pur potendo astrattamente avere ragione nei confronti dell'Amministrazione- necessariamente soccombe per non avere corrisposto quanto comunque preteso dal fisco, nonché con gli artt. 24 e 113 della Costituzione medesima, per la lesione del diritto di difesa del cittadino, il cui esercizio sarebbe condizionato dalla maggiore o minore disponibilità economica del singolo.

2. La questione è fondata.

L'ordinanza di rimessione, nel riferirsi genericamente all'art. 60 del regio decreto-legge n. 1933 del 1938, intende in realtà porre in dubbio la costituzionalità del solo secondo comma della disposizione che subordina, infatti, al previo pagamento del tributo l'esperibilità del ricorso all'autorità giudiziaria.

Così definiti i termini della questione, occorre osservare che la norma censurata contiene un'applicazione della regola del solve et repete, ponendo, infatti, il pagamento del tributo a presupposto dell'azione giudiziaria promossa dal contribuente avverso la liquidazione del tributo stesso. Trattasi, come è noto, di una regola che la Corte, in numerose precedenti pronunzie, a partire dalla sentenza n. 21 del 1961, ha ritenuto illegittima, perché non conforme ai richiamati articoli della Costituzione, in quanto incompatibile, da un canto, con il principio di eguaglianza e, dall'altro, con il diritto di agire in giudizio senza limitazioni.

Le stesse ragioni esposte nelle predette decisioni inducono ora a reputare contrastante con i richiamati precetti costituzionali anche la disposizione in esame che va, pertanto, dichiarata costituzionalmente illegittima.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 60, secondo comma, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 (Riforma delle leggi sul lotto pubblico).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 20 febbraio 1995.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Massimo VARI, Redattore

Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1995.