SENTENZA N. 9
ANNO 1995
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
- Prof. Gabriele PESCATORE
- Avv. Ugo SPAGNOLI
- Prof. Antonio BALDASSARRE
- Prof. Vincenzo CAIANIELLO
- Avv. Mauro FERRI
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'articolo 25-quater del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante "Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa", nel testo introdotto dalla legge di conversione 7 agosto 1992, n. 356 (e così come modificato dalla legge 24 luglio 1993, n. 256 recante "Modifica dell'istituto del soggiorno obbligato e dell'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575"), e nel testo risultante della sentenza, depositata il 7 dicembre 1994, n. 419, della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25-quater, primo comma, nella parte in cui non prevede che il Procuratore Nazionale Antimafia può disporre con decreto motivato il soggiorno cautelare soltanto in via provvisoria, con l'obbligo di chiedere contestualmente l'adozione del provvedimento definitivo al Tribunale, ai sensi dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, il quale decide, a pena di decadenza, nei termini e con le procedure previste dall'anzidetto art. 4 della legge medesima, nonché del quinto comma della stessa disposizione, iscritto al n. 68 del registro referendum.
Vista l'ordinanza del 30 novembre 1994 con la quale l'Ufficio centrale per il referendum popolare presso la Corte di cassazione ha dichiarato legittima la richiesta e la successiva ordinanza del 13 dicembre 1994 con la quale l'Ufficio Centrale per il referendum ha riformulato il quesito;
udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1995 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.
Ritenuto in fatto
1. L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referendum popolare presentata il 3 febbraio 1994 da alcuni cittadini elettori sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogato l'articolo 25-quater del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, recante "Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità", nel testo introdotto dalla legge di conversione 7 agosto 1992, n. 356, e così come modificato dalla legge 24 luglio 1993, n. 256, recante "Modifica dell'istituto del soggiorno obbligatorio e dell'art. 2-ter della legge 21 maggio 1965, n. 575"?".
Verificata la conformità a legge della richiesta di referendum, l'Ufficio centrale ne ha dichiarato la legittimità con ordinanza del 30 novembre 1994.
2. Con ordinanza del 13 dicembre 1994, il medesimo Ufficio centrale, esaminata la sentenza del 7 dicembre 1994, n. 419, con la quale questa Corte ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale del citato art. 25-quater del decreto-legge n. 306 del 1992, ha ritenuto che tale pronuncia non assumesse portata tale da impedire lo svolgimento delle operazioni referendarie, considerato che la relativa richiesta, incentrata sulla disposizione che ha introdotto l'istituto del soggiorno cautelare, risulta volta alla "radicale eliminazione di detto istituto considerato nella sua globalità". Ritenuta, quindi, la necessità di integrare il quesito referendario con le modifiche testuali scaturite dall'intervento additivo operato da questa Corte, l'Ufficio centrale ha così riformulato il quesito medesimo: "Volete voi che sia abrogato l'art. 25-quater del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, recante "Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità", nel testo introdotto dalla legge di conversione 7 agosto 1992 n. 356 (e così come modificato dalla legge 24 luglio 1993 n. 256, recante "Modifica dell'istituto del soggiorno obbligato e dell'art. 2-ter della legge 31 maggio 1965 n. 575") e nel testo risultante dalla sentenza depositata il 7 dicembre 1994 n. 419 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25-quater, primo comma, nella parte in cui non prevede che il Procuratore Nazionale Antimafia può disporre con decreto motivato il soggiorno cautelare soltanto in via provvisoria, con l'obbligo di chiedere contestualmente l'adozione del provvedimento definitivo al Tribunale, ai sensi dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e successive modificazioni, il quale decide, a pena di decadenza, nei termini e con le procedure previ ste dall'anzidetto art. 4 della legge medesima, nonché del quinto comma della stessa disposizione?".
3. Ricevuta la comunicazione delle ordinanze dell'Ufficio centrale, il Presidente di questa Corte ha fissato il giorno 9 gennaio 1995 per le conseguenti deliberazioni, dandone regolare comunicazione.
Considerato in diritto
La richiesta di referendum abrogativo, sulla cui ammissibilità la Corte è chiamata a pronunciarsi, riguarda l'art. 25-quater del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356, con il quale è stato introdotto l'istituto del soggiorno cautelare. Un istituto che, come questa Corte ha avuto modo di rilevare, "costituisce indubbiamente una vera e propria nuova misura di prevenzione, la quale viene ad aggiungersi, con presupposti e struttura procedimentale del tutto peculiari, al vigente sistema delle misure di prevenzione personali" (v. sentenza n. 419 del 1994). Nessun dubbio quindi sussiste circa l'ammissibilità del quesito in rapporto alle ipotesi ostative enunciate dall'art. 75, secondo comma, della Costituzione, considerato che la norma da sottoporre a scrutinio popolare non presenta alcun profilo che consenta di iscriverla nel novero delle leggi tributarie o di bilancio, di amnistia o di indulto ovvero di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Del pari, non è dato ravvisare l'esistenza di alcuna delle ragioni di inammissibilità desumibili dalla disciplina costituzionale del referendum abrogativo quale fissata nella sentenza n. 16 del 1978 di questa Corte.
Ad un giudizio positivo deve pervenirsi anche per ciò che attiene ai requisiti della chiarezza, univocità ed omogeneità del quesito, considerato che, pur nella apparente complessità dovuta alle modifiche apportate al testo della norma ad opera della legge 24 luglio 1993, n. 256, ed al recepimento nel quesito stesso del dispositivo della già citata sentenza di questa Corte n. 419 del 1994, la domanda referendaria appare del tutto chiara nel proporre, quale unica alternativa, quella di sopprimere nel suo complesso ovvero mantenere, nella nuova formulazione dell'art. 26-quater della legge 7 agosto 1992 n. 356, l'istituto del soggiorno cautelare.
Sussistono, quindi, tutti i presupposti per la declaratoria di ammissibilità della richiesta di referendum indicata in epigrafe.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 25-quater del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), nel testo introdotto dalla legge di conversione 7 agosto 1992, n. 356, così come modificato dalla legge 24 luglio 1993, n. 256 (Modifica dell'istituto del soggiorno obbligato e dell'art. 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575), e nel testo risultante dalla sentenza depositata il 7 dicembre 1994, n. 419 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25-quater, primo comma, nella parte in cui non prevede che il Procuratore Nazionale Antimafia può disporre con decreto motivato il soggiorno cautelare soltanto in via provvisoria, con l'obbligo di chiedere contestualmente l'adozione del provvedimento definitivo al Tribunale, ai sensi dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni, il quale decide, a pena di decadenza, nei termini e con le procedure previste dall'anzidetto art. 4 della legge medesima, nonché del quinto comma della stessa disposizione: richiesta dichiarata legittima con ordinanza 30 novembre 1994, modificata dall'ordinanza 13 dicembre 1994 dall'ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di Cassazione.
Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1995.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Giuliano VASSALLI, Redattore
Depositata in cancelleria il 12 gennaio 1995.