ORDINANZA N. 485
ANNO 1994
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 76, primo comma, lett. a), della legge della Regione Veneto 27 giugno 1985, n.61 (Norme per l'assetto e l'uso del territorio), promosso con ordinanza emessa il 9 giugno 1994 dal Pretore di Verona nel procedimento penale a carico di Ferrari Carlo iscritta al n. 528 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1994.
Visto l'atto di intervento della Regione Veneto;
udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1994 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.
Ritenuto che il Pretore di Verona, nel corso di un procedimento penale a carico di Ferrari Carlo, imputato del reato di cui all'art. 20, lett. c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per avere realizzato un box, una cancellata in ferro e due cancelli in zona sottoposta a vincolo paesistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in assenza della prescritta concessione edilizia, con ordinanza emessa il 9 giugno 1994 (R.O. n. 528 del 1994), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 76, primo comma, lett. a), della legge regionale del Veneto 27 giugno 1985, n. 61, nella parte in cui assoggetta a mera autorizzazione gratuita le opere costituenti pertinenze non autonomamente utilizzabili, senza operare alcuna eccezione per il caso in cui i manufatti siano vincolati ai sensi delle leggi n. 1089 e n.1497 del 1939.
Considerato che il giudice a quo fonda le proprie censure sull'asserito contrasto tra tale normativa regionale e quella statale, di cui al decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94 che, all'art. 7, invece, richiederebbe il rilascio della concessione, allorchè si tratti di manufatti in zona sottoposta a vincolo paesaggistico o di interesse storico ai sensi delle citate leggi n. 1089 e n. 1497 del 1939;
che identica questione, sollevata con riferimento ad analoga norma contenuta negli artt. 72, lett. b) e f), e 78, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52, è già stata dichiarata non fondata, con sentenza n. 100 del 1994;
che l'ordinanza di rimessione non prospetta motivi nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte;
che, di conseguenza, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti dalla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 76, primo comma, lett. a), della legge regionale del Veneto 27 giugno 1985, n.61 (Norme per l'assetto e l'uso del territorio), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 117 della Costituzione, dal Pretore di Verona con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15/12/94.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Gabriele PESCATORE, Redattore
Depositata in cancelleria il 30/12/94.