ORDINANZA N. 483
ANNO 1994
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo
Giudici
Prof. Gabriele
Avv. Ugo
Prof. Antonio
Prof. Vincenzo
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare
Prof. Fernando
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 36 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 (Disposizioni correttive e di coordinamento sistematico- formale, di attuazione e transitorie relative al testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre, n.917), promosso con ordinanza emessa il 22 ottobre 1993 dalla Commissione tributaria di primo grado di Modena sul ricorso proposto dalla soc. coop. a r.l. Banca Popolare dell'Emilia contro l'Ufficio Imposte Dirette di Modena, iscritta al n. 409 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.28, prima serie speciale, dell'anno 1994.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1994 il Giudice relatore Massimo Vari.
Ritenuto che, con ordinanza del 22 ottobre 1993, la Commissione tributaria di primo grado di Modena ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 53, 76 e 77 della Costituzione- questione di legittimità dell'art. 36 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 (Disposizioni correttive e di coordinamento sistematico- formale, di attuazione e transitorie relative al testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), nella parte in cui rende applicabili le disposizioni del testo unico anche per i periodi di imposta antecedenti a quelli nello stesso considerati, se le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultano ad esse conformi;
che il giudizio a quo si era instaurato con ricorso della Banca popolare dell'Emilia soc. coop. r.l. contro il silenzio-rifiuto dell'amministrazione finanziaria, formatosi sull'istanza di rimborso delle imposte IRPEG-ILOR versate, con riferimento agli interessi attivi sui crediti d'imposta vantati dalla ricorrente e contabilizzati nel periodo d'imposta 1983;
che, secondo il giudice remittente, per effetto della disposizione impugnata (alla stregua dell'interpretazione data dalla Cassazione con sentenza n. 7091 del 1990), la sottoposizione ad imposizione degli interessi sui crediti d'imposta maturati prima dell'entrata in vigore del T.U.I.R. n. 917 del 1986 verrebbe fatta dipendere non dalla norma legislativa vigente all'epoca della presentazione della dichiarazione dei redditi, bensì dal comportamento del singolo contribuente;
che detta sottoposizione ad imposizione determinerebbe "un risultato non consono" nè al principio della corrispondenza alla capacità contributiva, di cui all'art.53 della Costituzione, nè al principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione, potendosi creare ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni oggettivamente identiche;
che la proposta interpretazione dell'art.36 del d.P.R. n. 42 del 1988, implicando una efficacia retroattiva in malam partem, potrebbe risultare, altresì, non corrispondente all'effettiva volontà del legislatore delegante, con conseguente violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione venga dichiarata manifestamente infondata.
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 38 del 1994, ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.36 del d.P.R. n. 42 del 1988 sollevata in riferimento agli artt. 3, 53, 76 e 77 della Costituzione dalla medesima Commissione tributaria di primo grado di Modena;
che, con l'ordinanza in epigrafe, non risultano proposti profili ed argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati, tali da indurre a diversa decisione;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 36 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n.42 (Disposizioni correttive e di coordinamento sistematico-formale, di attuazione e transitorie relative al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917), sollevata in riferimento agli artt. 3, 53, 76 e 77 della Costituzione con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15/12/94.
Francesco Paolo CASAVOLA ,Presidente
Massimo VARI, Redattore
Depositata in cancelleria il 30/12/94.