Sentenza n. 469 del 1994

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SENTENZA N. 469

 

ANNO 1994

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

Avv. Massimo VARI

 

Dott. Cesare RUPERTO

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge regionale n. 169 approvata dal Consiglio regionale della Lombardia nella seduta del 22 dicembre 1993 e riapprovata nello stesso testo a maggioranza assoluta nella seduta del 9 marzo 1994, avente per oggetto: "Modifica dell'art. 36, comma 4, della legge regionale 29 novembre 1984, n.60, sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 6 aprile 1994, depositato in cancelleria il 16 successivo ed iscritto al n. 40 del registro ricorsi 1994.

 

Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia;

 

udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 1994 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

 

uditi l'Avvocato dello Stato Giuseppe O.Russo, per il ricorrente, e l'avv. Valerio Onida per la Regione.

 

Ritenuto in fatto

 

1. Con ricorso notificato il 6 aprile 1994 il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, ha impugnato, per violazione dell'art. 97 Cost., gli artt. 2 e 3 della legge regionale n.169 approvata dal Consiglio regionale della Lombardia nella seduta del 22 dicembre 1993 e riapprovata nello stesso testo a maggioranza assoluta nella seduta del 9 marzo 1994, recante modifica dell'art.36, comma 4, della legge regionale 29 novembre 1984, n. 60, sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale.

 

La legge impugnata provvede a modificare il comma 4 dell'art. 36, concernente la valutazione dei titoli ai fini della graduatoria nel concorso per l'accesso alla seconda qualifica funzionale dirigenziale, per adeguarlo alla sentenza di questa Corte n. 331 del 1988, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui escludeva qualsiasi valutazione dei servizi prestati come dipendente di altri enti pubblici, compreso lo Stato. A tal fine, a favore del personale regionale, già dipendente di ruolo a livello direttivo di enti pubblici diversi dalla regione, è prevista la riapertura della graduatoria e l'immissione nella seconda qualifica dirigenziale secondo l'ordine della nuova graduatoria, con decorrenza dalle date in cui si sono verificate vacanze di posti in questa qualifica successivamente alle nomine effettuate in seguito all'espletamento del concorso di cui all'art. 36 della legge regionale n. 60 del 1984.

 

2. A giudizio del ricorrente tali disposizioni, riaprendo una graduatoria ormai consolidata da oltre cinque anni e sconvolgendo gli assetti degli uffici dirigenziali, con lesione dei diritti, anche per disparità di trattamento, dei dipendenti che tali assetti occupano, violano il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

 

3. Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è costituita la Regione Lombardia chiedendo il rigetto del ricorso.

 

La resistente sottolinea che la riapertura della graduatoria è prevista "limitatamente" ai dirigenti, inquadrati nella prima qualifica funzionale, che abbiano titoli di servizio acquisiti alle dipendenze dello Stato o di enti pubblici. Non viene rimessa in discussione la vecchia graduatoria, la quale ha già esaurito i suoi effetti con le nomine a suo tempo disposte, ma piuttosto, con l'attribuzione dei nuovi punteggi, si forma una nuova graduatoria utile al solo fine di assegnare i posti resisi nel frattempo vacanti successivamente alle nomine già effettuate sulla base della disciplina dichiarata costituzionalmente illegittima. Senza gli artt. 2 e 3 della legge in esame, aventi carattere di norme eccezionali e transitorie, la citata sentenza rimarrebbe inutiliter data.

 

Non è fondato, a giudizio della Regione, il riferimento ad una pretesa disparità di trattamento che deriverebbe in danno del personale dirigenziale favorito dalla passata disciplina transitoria: a questo personale, infatti, restano certamente attribuiti la qualifica e gli incarichi in essere. Nemmeno si può sostenere che dalla pur limitata "riapertura" della graduatoria deriverebbero conseguenze negative sugli assetti degli uffici in relazione alla previsione che le nuove nomine decorrono dalle date (anche remote) in cui si sono verificate le vacanze di posti. L'art. 3, comma 3, della legge impugnata precisa che "l'effettivo esercizio delle funzioni decorre dalla data di adozione del provvedimento di attribuzione dell'incarico". Ciò significa che l'effetto retroattivo lamentato attiene solo all'attribuzione delle qualifiche ed è del tutto privo di ripercussioni sulla concreta operatività delle strutture e degli uffici.

 

Considerato in diritto

 

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, ha impugnato, per violazione dell'art.97 Cost., gli artt. 2 e 3 della legge regionale n. 169 approvata dal Consiglio regionale della Lombardia nella seduta del 22 dicembre 1993 e riapprovata nello stesso testo a maggioranza assoluta nella seduta del 9 marzo 1994, recante modifica dell'art. 36, comma 4, della legge regionale 29 novembre 1984, n. 60, sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale.

 

Limitatamente ai dipendenti inquadrati nella prima qualifica funzionale dirigenziale ai sensi dell'art. 34 della legge n. 60 del 1984 citata, non riusciti vincitori del concorso per titoli a 152 posti della seconda qualifica indetto nel 1984 a norma dell'art.36, l'art. 2 della legge impugnata riapre la graduatoria al fine di consentire l'attribuzione ai medesimi di un nuovo punteggio, che tenga conto - nella misura di punti 1,5 per anno, stabilita dal comma 4 dell'art. 36 modificato dall'art. 1 - anche del servizio di ruolo prestato alle dipendenze di altri enti pubblici o dello Stato, in conformità della sentenza di questa Corte n.331 del 1988.

 

L'art. 3 soggiunge che ai detti dirigenti sono attribuiti, secondo l'ordine della nuova graduatoria, i posti della seconda qualifica divenuti vacanti successivamente all'espletamento del concorso in base alla graduatoria originaria, con decorrenza dalle date nelle quali si sono verificate le vacanze.

 

2. La questione non è fondata.

 

Il ricorrente non impugna la legge regionale n. 169 del 1994 in quanto conferma la graduatoria formata in base alla norma del 1984 dichiarata costituzionalmente illegittima, ma, al contrario, perchè violerebbe il principio di buon andamento dell'amministrazione "riaprendo una graduatoria ormai consolidata da oltre cinque anni e determinando uno sconvolgimento degli assetti degli uffici dirigenziali, con lesione dei diritti, anche per disparità di trattamento, dei dipendenti che tali posti occupano".

 

Così formulata, la questione non ha ragion d'essere. La legge impugnata si propone di dare esecuzione, in conformità della delibera della Giunta regionale n. 39238 del 17 gennaio 1989, alla citata sentenza n. 331 del 1988 senza sconvolgere la graduatoria (definita dalla delibera n. 50429 del 1985) dei vincitori del concorso a 152 posti della seconda qualifica dirigenziale. A tal fine i concorrenti esclusi, che avevano impugnato il bando di concorso, vengono rimessi in termini per produr re i titoli di valutazione del servizio complessivamente svolto. La nuova graduatoria serve soltanto a determinare l'ordine dell'attribuzione di altrettanti posti della seconda qualifica dirigenziale resisi vacanti nel frattempo.

 

Si tratta in sostanza di una legge di sanatoria, che ha favorito la definizione della vertenza in via stragiudiziale, senza rimettere in discussione le assegnazioni di posti già effettuate. Nè si può dire che la retroattività delle nuove nomine, effettuate in base alla legge impugnata, comporti conseguenze negative sugli assetti degli uffici, dal momento che le date di riferimento della decorrenza degli effetti - concernenti unicamente il trattamento economico-normativo dei destinatari - coincidono con quelle in cui i posti assegnati sono divenuti vacanti.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della Regione Lombardia 22 dicembre 1993, n. 169, riapprovata dal Consiglio regionale il 9 marzo 1994 (Modifica dell'art. 36 della l.r. 29 novembre 1984, n.60 "Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale e conseguenti adempimenti"), sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri col ricorso in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15/12/94.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Luigi MENGONI, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 30/12/94.