Ordinanza n. 401 del 1994

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ORDINANZA N. 401

ANNO 1994

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 12 bis e 12 ter, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), e successive modificazioni (art. 8 del decreto-legge 14 giugno 1993, n.187, convertito nella legge 12 agosto 1993, n. 296), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 21 gennaio 1994 ed il 13 dicembre 1993 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma sulle istanze proposte da Meneses Pinto Humberto e Ramirez Perez John Jario, iscritte ai nn. 256 e 302 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 20 e 23, prima serie speciale, dell'anno 1994.

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1994 il Giudice relatore Antonio Baldassarre.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, chiamato a pronunziarsi sulla istanza di espulsione dallo Stato italiano avanzata - ai sensi dell'art.7, commi 12 bis e 12 ter, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, nel testo introdotto dall'art. 8 del decreto- legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1993, n. 296 - da Humberto Meneses Pinto, già condannato, con sentenza definitiva, alla pena di cinque anni di reclusione e quaranta milioni di multa, ha sollevato, con ordinanza emessa il 21 gennaio 1994, questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, del citato art. 7, nella parte in cui prevede che, nei confronti degli stranieri condannati con sentenza passata in giudicato ad una pena detentiva che non sia superiore a tre anni di reclusione, è disposta la immediata espulsione nello Stato di appartenenza o di provenienza;

che, ad avviso del giudice a quo, le disposizioni impugnate, attribuendo agli stranieri un trattamento privilegiato, rispetto ai cittadini, nel godimento di un diritto fondamentale, violerebbero il principio di eguaglianza, senza che tale scelta risulti in alcun modo rispondente al principio di ragionevolezza, e vanificherebbero l'attuazione della finalità rieducativa della pena;

che, con ordinanza di identico contenuto emessa il 13 dicembre 1993, pervenuta alla Corte il 6 maggio 1994, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, chiamato a pronunciarsi sulla istanza di espulsione dallo Stato italiano presentata da Ramirez Perez John Jario, condannato con sentenza irrevocabile alla pena di anni cinque di reclusione e quaranta milioni di multa, ha sollevato identica questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 12 bis e 12 ter;

che in entrambi i giudizi non vi è stata costituzione delle parti private, nè intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che i giudizi, avendo ad oggetto le medesime disposizioni, vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;

che la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, delle disposizioni di cui all'art. 7, commi 12 bis e 12 ter, del decreto-legge n. 416 del 1989, convertito nella legge n. 39 del 1990, nel testo introdotto dal decreto-legge n.187 del 1993, convertito nella legge n. 296 del 1993, è già stata esaminata da questa Corte, la quale, con le sentenze nn. 62 e 283 del 1994, ha dichiarato la stessa non fondata;

che le ordinanze introduttive dei presenti giudizi non adducono motivazioni diverse o ulteriori rispetto a quelle già esaminate da questa Corte nelle citate decisioni;

che, conseguentemente, la questione di legittimità costituzionale oggetto del presente giudizio deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 12 bis e 12 ter, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, nel testo introdotto dall'art. 8 del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito con modificazioni nella legge 12 agosto 1993, n. 296, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/11/94.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Antonio BALDASSARRE, Redattore

Depositata in cancelleria il 23/11/94.