Ordinanza n.389 del 1994

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ORDINANZA N. 389

ANNO 1994

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA Presidente

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, quinto comma, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 13 gennaio 1994 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria sul ricorso proposto da Filippone Vincenzo contro il Ministero delle Poste e Tele comunicazioni ed altra, iscritta al n. 307 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1994.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1994 il Giudice relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto che Vincenzo Filippone, orfano di guerra, dipendente dell'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni, ha chiesto, con ricorso diretto al Tribunale amministrativo regionale della Liguria, la declaratoria del diritto a fruire del beneficio dell'anzianità convenzionale, attribuito agli ex combattenti e categorie equiparate, dall'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti e assimilati), nonchè il computo di detta anzianità nella determinazione della retribuzione, ricostruita sulla base di disposizioni di carattere generale, quali quelle contenute negli accordi nazionali di lavoro;

che, nella specie, non trovava rispondenza il divieto di applicazione per più di una volta dei benefici combattentistici, stabilito dall'art. 3 della legge 9 ottobre 1971, n. 824 (Norme di attuazione, modificazione e integrazione della legge 24 maggio 1970, n.336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati), circoscritto soltanto all'ipotesi di modificazione della situazione di carriera;

che, successivamente alla proposizione dei ricorsi, è entrata in vigore la legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica) la quale, all'art. 4, comma 5, ha stabilito non doversi procedere - in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale - al computo delle maggiori anzianità di cui alla legge n. 336 del 1970, con il conseguente riassorbimento degli eventuali maggiori trattamenti già in godimento;

che il TAR della Liguria ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, questione di legittimità di detta norma, in quanto - se non vi ostasse il disposto dell'art. 4, comma 5, della legge n.498 del 1992 - il ricorso andrebbe accolto in ossequio a una concorde e consolidata giurisprudenza amministrativa;

che in base alla cennata giurisprudenza l'anzianità di servizio attribuita agli ex combattenti (e categorie equiparate) dalla legge n.336 del 1970 non differirebbe dall'anzianità derivante dal servizio effettivamente prestato e spiegherebbe i suoi effetti anche nel computo delle retribuzioni da rideterminare in forza di nuovi accordi nazionali di lavoro;

che la norma sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, perchè avrebbe determinato una ingiustificata disparità di trattamento tra dipendenti che si trovano nella stessa condizione di ex combattenti (e categorie equiparate), essendosi accordato ad alcuni e negato ad altri il beneficio;

che la denunciata disparità non potrebbe dirsi sanata per effetto della disposizione che stabilisce il riassorbimento dei maggiori trattamenti in godimento da parte di taluni, atteso che la situazione di eguaglianza potrebbe ristabilirsi, non senza incertezze, in un arco di tempo ampio e consistente;

che la sostituzione del legislatore all'interprete attraverso l'emanazione di una norma simulata come interpretativa, ma in realtà abrogativa con efficacia retroattiva, sarebbe viziata, perchè interferirebbe nell'esercizio delle funzioni attribuite a un altro potere costituzionale tanto da poter configurare uno sviamento strumentale della funzione legislativa;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza.

Considerato che la Corte ha già dichiarato non fondata la questione, con la sentenza n. 153 del 1994, manifestamente infondata con l'ordinanza n.299 del 1994, e manifestamente inammissibile con l'ordinanza n. 351 del 1994;

che, non risultano nuovi profili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/11/94.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Francesco GUIZZI, Redattore

Depositata in cancelleria il 10 Novembre 1994.