Ordinanza n.382 del 1994

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ORDINANZA N. 382

ANNO 1994

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA Presidente

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per la correzione dell'errore materia le contenuto nell'ordinanza n. 334 del 7 luglio 1994;

udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1994 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ravvisata la necessità di correggere l'errore materiale contenuto all'inizio del quinto periodo dell'ordinanza n. 334 del 7 luglio 1994, sostituendo le parole "considerato che effettivamente a sèguito della sentenza che applica la pena su richiesta non è consentito il sequestro" con le parole "considerato che effettivamente a sèguito della sentenza che applica la pena su richiesta non è consentita la confisca".

Visto l'art. 21 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dispone che l'errore materiale occorso nell'ordinanza n. 334 del 7 luglio 1994 sia corretto come segue: all'inizio del quinto periodo le parole "considerato che effettivamente a sèguito della sentenza che applica la pena su richiesta non è consentito il sequestro" sono sostituite dalle parole "considerato che effettivamente a sèguito della sentenza che applica la pena su richiesta non è consentita la confisca".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26/10/94.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Giuliano VASSALLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 07 Novembre 1994.