ORDINANZA N. 382
ANNO 1994
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA Presidente
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per la correzione dell'errore materia le contenuto nell'ordinanza n. 334 del 7 luglio 1994;
udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1994 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.
Ravvisata la necessità di correggere l'errore materiale contenuto all'inizio del quinto periodo dell'ordinanza n. 334 del 7 luglio 1994, sostituendo le parole "considerato che effettivamente a sèguito della sentenza che applica la pena su richiesta non è consentito il sequestro" con le parole "considerato che effettivamente a sèguito della sentenza che applica la pena su richiesta non è consentita la confisca".
Visto l'art. 21 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dispone che l'errore materiale occorso nell'ordinanza n. 334 del 7 luglio 1994 sia corretto come segue: all'inizio del quinto periodo le parole "considerato che effettivamente a sèguito della sentenza che applica la pena su richiesta non è consentito il sequestro" sono sostituite dalle parole "considerato che effettivamente a sèguito della sentenza che applica la pena su richiesta non è consentita la confisca".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26/10/94.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Giuliano VASSALLI, Redattore
Depositata in cancelleria il 07 Novembre 1994.