ORDINANZA N. 381
ANNO 1994
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA Presidente
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 2 luglio 1992 dal Tribunale di Pordenone nei procedimenti civili vertenti tra Marcon Giovannina ed altri e l'I.N.P.S. e tra l'I.N.P.S. e Barbassi Ines ed altri, iscritte ai nn. 18 e 19 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1994.
Visti gli atti di costituzione di Rubert Maria ved. Battistella, di Barbassi Ines e dell'I.N.P.S.;
udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1994 il Giudice relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che nel corso dei procedimenti civili riuniti proposti, in appello, da Marcon Giovannina, Moretto Giocondo, Rubert Maria e Chivilò Francesco contro l'I.N.P.S., perchè, in riforma delle sentenze di primo grado, fosse dichiarata l'irripetibilità delle somme indebitamente erogate dall'Istituto a titolo di prestazioni pensionistiche, il Tribunale di Pordenone, con ordinanza emessa in data 2 luglio 1992, pervenuta alla Corte Costituzionale il 14 gennaio 1994, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n.412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica);
che la norma impugnata stabilisce che l'art. 52, secondo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), si interpreta nel senso che la sanatoria ivi prevista per il recupero di prestazioni indebite opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento, del quale sia stata data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato;
che detta norma prevede altresì che l'omessa od incompleta segnalazione, da parte del pensionato, di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite;
che, secondo il parere del giudice a quo, tale disposizione violerebbe gli artt. 3, 36, 38, 101 e 104 della Costituzione;
che identica questione è stata sollevata dal medesimo Pretore con altra ordinanza recante la stessa data (pervenuta alla Corte Costituzionale il 14 gennaio 1994), emessa nel corso dei procedimenti civili riuniti proposti, in appello, dall'I.N.P.S. contro Barbassi Ines, Zucco Elisa, De Zan Angelo, Deotto Gemma;
che in entrambi i giudizi si sono costituiti l'I.N.P.S. e le parti private - le quali, nell'imminenza dell'udienza, hanno depositato memorie - concludendo per la manifesta inammissibilità della questione, poichè la norma oggetto di censura è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 39 del 1993, nella parte in cui "è applicabile anche ai rapporti sorti precedentemente alla data di entrata in vigore o pendenti alla stessa data".
Considerato che le questioni, per l'identità del tema, debbono essere riunite e trattate congiuntamente;
che, con sentenza n. 39 del 1993, la Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nella parte in cui è applicabile anche ai rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata in vigore o, comunque, pendenti alla stessa data;
che, pertanto, le relative questioni vanno dichiarate manifestamente inammissibili (v. ordinanze nn. 119 e 177 del 1993).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36, 38, 101 e 104 della Costituzione, dal Tribunale di Pordenone con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26/10/94.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Cesare RUPERTO, Redattore
Depositata in cancelleria il 07 Novembre 1994.