ORDINANZA N. 249
ANNO 1994
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Gabriele PESCATORE
Giudici
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTUOSOSSO
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, lettera a), della legge regionale del Piemonte 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela dei beni culturali, ambientali e paesistici) promosso con ordinanza emessa il 16 settembre 1993 dal Pretore di Cuneo nel procedimento penale a carico di Gioacchino Giordano iscritta al n. 1 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1994.
Visto l'atto di intervento del Presidente della Giunta della Regione Piemonte;
udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1994 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di Gioacchino Giordano - imputato, tra l'altro, del reato di cui all'art.1-sexies della legge n. 431 del 1985 per avere edificato, mediante sopraelevazione, un immobile destinato ad uffici in area vincolata, senza la prescritta autorizzazione regionale - il Pretore di Cuneo, con ordinanza emessa il 16 settembre 1993, ha sollevato, in riferimento agli artt. 25 e 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, lettera a), della legge regionale del Piemonte 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela dei beni culturali, ambientali e paesistici);
che ad avviso del giudice a quo la norma denunciata estenderebbe, in difformità rispetto alla disciplina statale, gli ambiti territoriali non sottoposti al vincolo paesaggistico, sottraendo ad esso, oltre alle zone A e B, come definite dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, anche le zone a queste assimilate, cioé i centri edificati, i nuclei minori, le aree sia residenziali che produttive a capacità insediativa esaurita o residua e quelle di completamento;
che è intervenuto il Presidente della Giunta della Regione Piemonte, che ha concluso per l'inammissibilità e la manifesta infondatezza della questione.
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 110 del 1994, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, lettera a), della legge regionale del Piemonte n. 20 del 1989, limitatamente all'inciso: "nelle zone assimilate alle zone "A" e "B" del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e cioè nei centri edificati, nei nuclei minori, nelle aree sia residenziali che produttive a capacità insediativa esaurita o residua e in quelle di completamento così definiti nei Piani Regolatori approvati ai sensi del titolo III della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni";
che la questione va dichiarata manifestamente inammissibile, avendo per oggetto una norma che non fa più parte dell'ordinamento per essere già stata dichiarata, successivamente all'ordinanza di rimessione, costituzionalmente illegittima.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, lettera a), della legge regionale del Piemonte 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici), sollevata, in riferimento agli artt. 25 e 117 della Costituzione, dal Pretore di Cuneo con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1994.
Gabriele PESCATORE, Presidente
Cesare MIRABELLI, Redattore
Depositata in cancelleria il 16/06/1994.