Ordinanza n. 229 del 1994

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ORDINANZA N. 229

 

ANNO 1994

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Giudici

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

Avv. Massimo VARI

 

Dott. Cesare RUPERTO

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale del- l'art. 324 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 15 ottobre 1993 dal Tribunale di Lecco nel procedimento penale a carico di Corbetta Salvatore, iscritta al n. 783 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1994.

 

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1994 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

 

Ritenuto che il Tribunale di Lecco ha sollevato, in riferimento agli artt.24, secondo comma, 42, secondo comma, e 111, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 324 del codice di procedura penale nella parte in cui prevede, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione - vincolante nel giudizio a quo - che i poteri del tribunale del riesame, in caso di impugnazione del decreto di sequestro preventivo, sono limitati "alla sola astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato, senza alcuna possibilità di apprezzamento in ordine alla fondatezza dell'accusa";

 

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

 

considerato che questa Corte, chiamata a pronunciarsi su identica questione, ne ha dichiarato la non fondatezza con riferimento ai medesimi parametri evocati dall'odierno rimettente, osservando, fra l'altro, che la misura cautelare, "pur raccordandosi ontologicamente ad un reato, inteso questo nella sua realtà fenomenica, può prescindere totalmente da qualsiasi profilo di < colpevolezza>, proprio perchè la funzione preventiva non si proietta necessariamente sull'autore del fatto criminoso ma su cose che, postulando un vincolo di pertinenzialità col reato, vengono riguardate dall'ordinamento come strumenti la cui libera disponibilità può costituire situazione di pericolo" (v. sentenza n. 48 del 1994);

 

e che pertanto, non adducendo il giudice a quo argomenti nuovi o diversi da quelli allora esamina ti, la questione ora proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.324 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 42, secondo comma, e 111, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Lecco con l'ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1994.

 

Gabriele PESCATORE, Presidente

 

Giuliano VASSALLI, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 08/06/1994.