Sentenza n. 210 del 1994

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SENTENZA N. 210

 

ANNO 1994

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

Avv. Massimo VARI

 

Dott. Cesare RUPERTO

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

 nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 286-bis del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'8 ottobre 1993 dal Tribunale di Torino sull'impugnazione proposta dal P.M. nei confronti di Morabito Antonio, iscritta al n.733 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.52, prima serie speciale, dell'anno 1993.

 

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella Camera di consiglio del 27 aprile 1994 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

 

Ritenuto in fatto

 

 1. Il Tribunale di Torino, chiamato a pronunciarsi sull'appello proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari aveva respinto la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere per essere l'imputato affetto da AIDS conclamata, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 286-bis del codice di procedura penale.

 

Dopo aver disatteso la fondatezza della eccezione di illegittimità proposta dal pubblico ministero in relazione agli artt. 2, 101 e 111 della Costituzione, il giudice a quo ha ritenuto invece non manifestamente infondata l'eccezione medesima sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza. Osserva a tal proposito il rimettente che non sussistono valide ragioni, sul piano logico e scientifico, per riservare alle persone affette da AIDS un trattamento diverso rispetto a quello previsto per quanti siano portatori di malattie altrettanto gravi, irreversibili ed ingravescenti, giacchè per costoro l'eventuale applicazione di una misura diversa dalla custodia in carcere non deriva da una previsione generale, ma da un accertamento da operare volta per volta al fine di verificare in concreto se le condizioni di salute siano incompatibili con la detenzione carceraria, sempre che non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

 

Posta, dunque, l'estrema dinamicità e varietà di situazioni patologiche che l'affezione da HIV determina nei relativi portatori, non può individuarsi nei confronti di costoro, sostiene il giudice a quo, "una situazione di eccezionalità che giustifichi la disparità di trattamento rispetto ai soggetti colpiti da HIV in stadi (convenzionalmente definiti) diversi, rispetto a quelli affetti da altre patologie".

 

2. Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata per le considerazioni svolte in altro atto di intervento cui si è integralmente riportato.

 

Considerato in diritto

 

 1. Il Tribunale di Torino solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 286-bis del codice di procedura penale deducendone il contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione. Considerato, infatti, rileva il giudice a quo, che la norma impugnata sancisce il divieto di applicare la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di coloro che siano affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, si determina, a parere del rimettente, una disparità di trattamento rispetto a quanti presentino patologie altrettanto gravi, irreversibili e ingravescenti, giacchè per costoro "l'esenzione dalla custodia in carcere" non scaturisce da una previsione generale connessa al tipo di malattia, ma da una verifica in concreto in merito alla non compatibilità delle condizioni di salute con lo stato detentivo e sempre che non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

 

Una disparità di trattamento, conclude il giudice a quo, che non trova adeguata giustificazione, poichè difettano, nella specie, elementi alla stregua dei quali riguardare come eccezionale la particolare patologia presa in considerazione dal legislatore nella norma oggetto di impugnativa.

 

2. La questione non è fondata. Chiamata infatti a pronunciarsi sul tema, in parte analogo, del rinvio obbligatorio della esecuzione della pena nei confronti delle persone affette da AIDS, così come stabilito dall'art. 146, primo comma, n. 3, del codice penale, aggiunto dall'art. 2 del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1993, n.222, questa Corte ha avuto modo di osservare (v. sentenza n. 70 del 1994) come al fondo delle scelte normative operate dal d.l. n. 139 del 1993, introduttivo, fra l'altro, della norma impugnata, "sia rinvenibile una esigenza tutt'altro che secondaria agli effetti del bilanciamento che quella scelta coinvolge, giacchè il legislatore ha inteso porre rimedio a < < situazioni di estrema drammaticità>>, quali sono quelle che scaturiscono dalla particolare rilevanza che il problema della infezione da HIV riveste all'interno della popolazione carceraria, < < essendo il carcere un luogo in cui si trova concentrato un alto numero di soggetti a rischio>> (XI Legislatura, Atto Senato, n.1240)".

 

Nessuna discriminazione è quindi possibile intravedere tra malati < < comuni>> e persone affette da AIDS circa il diverso regime che presiede alla scelta delle misure cautelari, "in quanto le caratteristiche affatto peculiari che contraddistinguono quest'ultima sindrome adeguatamente giustificano un trattamento particolare", proprio perchè quest'ultimo si incentra "sulla necessità di salvaguardare il bene della salute nello specifico contesto carcerario". Una finalità, dunque, eterogenea rispetto ad altre gravi malattie, in ordine alle quali l'applicazione di misure diverse dalla custodia cautelare in carcere è funzionale esclusivamente alle esigenze di salute del singolo.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 286-bis del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

 

 Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1994.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Giuliano VASSALLI, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 02/06/1994.