Sentenza n. 192 del 1994

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SENTENZA N. 192

 

ANNO 1994

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

Avv. Massimo VARI

 

Dott. Cesare RUPERTO

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico, primo, secondo e quarto comma, della legge della Regione Puglia riapprovata il 21 dicembre 1993 dal Consiglio regionale, avente per oggetto: "Disposizioni integrative della legge regionale 30 luglio 1990, n.34 per l'inquadramento nei ruoli nominativi del personale dei servizi psichiatrici utilizzato ai sensi dell'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della legge regionale 20 giugno 1980, n. 72", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato l'11 gennaio 1994, depositato in cancelleria il 18 successivo ed iscritto al n. 2 del registro ricorsi 1994.

 

Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia;

 

udito nell'udienza pubblica del 26 aprile 1994 il Giudice relatore Mauro Ferri;

 

uditi l'Avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il ricorrente, e l'avv. Vincenzo Caputi Jambrenghi per la Regione.

 

Ritenuto in fatto

 

1. Con ricorso notificato l'11 gennaio 1994, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico, commi 1, 2 e 4, della legge della Regione Puglia, riapprovata a maggioranza assoluta dal Consiglio regionale il 21 dicembre 1993, recante "Disposizioni integrative della legge regionale 30 luglio 1990, n. 34 per l'inquadramento nei ruoli nominativi del personale dei servizi psichiatrici utilizzato ai sensi dell'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della legge regionale 20 giugno 1980, n. 72".

 

Il ricorrente premette che il testo legislativo era stato approvato dal Consiglio regionale una prima volta nella seduta del 18 maggio 1993 e che, a seguito del rinvio governativo, la Regione non ha recepito nessuna delle osservazioni del Governo, riapprovando il medesimo testo di cui alla seduta precedente.

 

Ciò posto, ad avviso del ricorrente, la legge in questione è sicuramente incostituzionale.

 

L'Avvocatura dello Stato, premesso che in materia di status giuridico del personale delle USL alle regioni spetta soltanto, ai sensi dell'art.47, comma 4, della legge n. 833 del 1978, il potere di emanare norme di attuazione della legislazione statale (art. 117, ultimo comma, della Costituzione), rileva che la Corte costituzionale, con la sentenza n.342 del 1990, ha già dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 1 della legge della Regione Puglia riapprovata il 5 marzo 1990, recante un titolo identico a quello della legge in esame, per non avere osservato l'art. 3 della legge statale n.207 del 1985, in quanto l'anzianità di servizio richiesta era difforme da quella stabilita dalla norma statale (31 dicembre 1983).

 

La legge ora riapprovata, prosegue l'Avvocatura, nel complesso delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo unico, vuole eludere il dettato della sentenza della Corte costituzionale, oltre che dei principi, giacchè cerca di accreditare la convinzione che le disposizioni in questione si riferiscano al personale di cui all'art. 1 della legge 20 maggio 1985 n. 207, come sarebbe dimostrato dal richiamo delle date (ad es. 30 giugno 1984) di riferimento dell'anzianità di servizio indicate in detto art. 1 della legge n.207, e dal richiamo testuale dello stesso art. 1 operato dal secondo comma dell'articolo unico impugnato.

 

Tuttavia, l'interprete, considerato che il primo comma dell'articolo in esame non definisce la natura del titolo in base al quale il personale era in servizio alle date evidenziate, è autorizzato a giungere senz'altro alla conclusione che si tratta anche del personale a rapporto convenzionale o incaricato (e cioé di quello stesso di cui all'art. 1 della legge del 5 marzo 1990), per il quale l'art.3 della legge n. 207 del 1985 stabilisce una diversa data di anzianità di servizio, data che la legge regionale deve rispettare.

 

Infine, conclude il ricorrente, anche il quarto comma dell'impugnato articolo unico è illegittimo per violazione dell'art. 117 della Costituzione, perchè consente l'immissione in ruolo di figure professionali non più presenti nell'ordinamento statale di riferimento (v. art. 40 del d.P.R. n. 384 del 1990).

 

2. Si è costituita in giudizio la Regione Puglia, concludendo per il rigetto del ricorso.

 

Osserva la difesa della Regione che la controversia sorge da equivoci, e comunque attiene alla precisa individuazione del significato delle parole adoperate da parte del legislatore regionale.

 

Dovendo provvedere con legge sull'inquadramento in ruolo del personale degli Istituti psichiatrici, in applicazione dell'art. 8 della legge 20 giugno 1980 n. 72, la Regione Puglia ha ritenuto anzitutto di ribadire alla lettera i due requisiti oggettivi cui tale inquadramento resta subordinato a norma dell'art. 1 della legge 20 maggio 1985, n. 207: che l'inquadramento in ruolo abbia luogo su posto vacante nelle piante organiche (delle U.S.L.) e che il dipendente da inquadrare sia stato in servizio alle date del 30 giugno 1984 e del 12 giugno 1985.

 

La lettera della norma non consente dubbi sul fatto che essa trovi applicazione soltanto nei confronti del "personale degli istituti psichiatrici convenzionati assegnato ai servizi psichiatrici pubblici ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20 giugno 1980 n. 72".

 

Quest'ultima norma ha disciplinato il procedimento - in tutto equiparabile ad una vera e propria prova selettiva - per l'assegnazione provvisoria ai servizi pubblici del personale previsto dal precedente art. 7 della stessa legge regionale.

 

Si tratta - in altri termini - del personale delle strutture private che: a) fosse "in servizio continuativo alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978 n.833"; b) risultasse "alla stessa data denunciato ai fini contributivi e assistenziali".

 

Quest'ultima circostanza, in particolare, prosegue la difesa della resistente, consente di individuare il personale destinatario dell'assegnazione provvisoria prevista dal citato art. 8 solo ed esclusivamente nel personale legato alle strutture psichiatriche private da un rapporto di dipendenza, dal momento che l'obbligo della denuncia ai fini "contributivi ed assistenziali" sussiste soltanto per il personale dipendente.

 

Osserva ancora la Regione che, anche nell'eventualità che il legislatore regionale avesse inteso far riferimento al personale convenzionato, la normativa adottata non contrasta affatto con le prescrizioni introdotte dal citato art. 3 della legge n. 207/85 in ordine all'anzianità di servizio (31 dicembre 1983).

 

Per vero, la norma è riferita al personale "assegnato ai servizi psichiatrici pubblici ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20 giugno 1980 n. 72". E cioé al personale "in servizio continuativo alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978 n. 833" e successivamente assegnato provvisoriamente ai singoli servizi pubblici con deliberazioni conseguenti alla pubblicazione della delibera della Giunta regionale n. 3895 del 25 maggio 1981, recante approvazione delle graduatorie provinciali del personale degli Istituti psichiatrici convenzionati.

 

I rapporti considerati dal legislatore regionale sono quindi sorti prima del 31 dicembre 1983, sia che si consideri l'instaurazione del rapporto con la struttura privata convenzionata, che nel caso s'intenda far riferimento all'assegnazione provvisoria presso le strutture pubbliche.

 

In ordine, infine, al quarto comma della norma impugnata, la Regione rileva che il ricorrente ha omesso di considerare che, in virtù delle prescrizioni introdotte dall'art. 1 della legge n. 207 del 1985, l'inquadramento straordinario in ruolo del personale ivi contemplato ha "effetto dalla stessa data" dell'entrata in vigore della legge. Se dunque l'inquadramento in ruolo deve farsi risalire al 12 giugno 1985 è incontestabile la legittimità dell'estensione del suddetto beneficio anche a quei profili funzionali che sono stati trasformati nel 1990.

 

Considerato in diritto

 

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico, primo, secondo e quarto comma, della legge della Regione Puglia riapprovata dal Consiglio regionale il 21 dicembre 1993, recante "Disposizioni integrative della legge regionale 30 luglio 1990, n. 34 per l'inquadramento nei ruoli nominativi del personale dei servizi psichiatrici utilizzato ai sensi dell'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della legge regionale 20 giugno 1980, n. 72".

 

Ad avviso del ricorrente, i primi due commi dell'impugnato articolo unico, nell'individuare il personale cui applicare il beneficio dell'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali disposto con la legge regionale n. 34 del 1990, non definiscono con esattezza la natura del titolo in base al quale gli interessati dovevano essere in servizio alle date indicate del 30 giugno 1984 e del 12 giugno 1985, così consentendo di comprendere tra i destinatari della norma non solo il personale di cui all'art. 1 della legge statale 20 maggio 1985, n. 207, ma anche il personale con rapporto convenzionale o incaricato per il quale l'art. 3 della legge statale predetta richiede una anzianità di servizio maggiore (31 dicembre 1983): la norma finirebbe, pertanto, per riprodurre lo stesso vizio di violazione della competenza regionale di attuazione (art. 117, ultimo comma, della Costituzione) già rilevato da questa Corte, con la sentenza n. 342 del 1990, in ordine all'art. 1, primo comma, della legge regionale riapprovata il 5 marzo 1990, poi promulgata, con l'omissione della norma dichiarata illegittima, in data 30 luglio 1990 con il numero 34.

 

Anche il quarto comma dell'articolo unico in esame viola, infine, ad avviso del ricorrente, l'art. 117, ultimo comma, della Costituzione, in quanto consente l'immissione in ruolo di figure professionali (ausiliario socio-sanitario e ausiliario socio- sanitario specializzato) non più presenti nell'ordinamento statale di riferimento, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 28 novembre 1990, n. 384.

 

2.1. Le questioni non sono fondate.

 

Va, innanzitutto, ribadito che, in materia di status giuridico del personale delle unità sanitarie locali, alle regioni spetta soltanto, ai sensi dell'art. 47, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il potere di emanare norme di attuazione della legislazione statale (art. 117, ultimo comma, della Costituzione), e che ciò è giustificato da una evidente esigenza di uniformità di disciplina; in particolare, poi, tale principio non può non valere anche in ordine ai requisiti fissati dalla normativa statale (nella specie, la legge 20 maggio 1985, n. 207) per consentire l'inquadramento diretto in ruolo del personale in esame, requisiti che non possono essere derogati dalle regioni (cfr. sent. n. 342 del 1990 e precedenti ivi richiamati).

 

Ciò posto, deve escludersi che, con i primi due commi dell'articolo unico della legge impugnata, la Regione abbia esorbitato dai limiti della anzidetta potestà legislativa di attuazione. Invero, a differenza della norma dichiarata illegittima con la predetta sentenza n. 342 del 1990, quella ora impugnata risulta formulata in termini tali da fugare ogni dubbio di difformità dalla legge statale di riferimento.

 

Con essa la Regione, come emerge anche dalla relazione alla legge, ha inteso chiarire e circoscrivere la portata applicativa della legge regionale n. 34 del 1990, identificando il personale da inquadrare esclusivamente in quello disciplinato dall'art. 1 della legge n. 207 del 1985.

 

In tal senso depone sia il rilievo che, nel primo comma, sono riprodotti i requisiti essenziali (attinenti allo status giuridico e all'anzianità di servizio) richiesti da detta norma statale, vale a dire che il personale ricoprisse un posto vacante in pianta organica provvisoria della unità sanitaria locale e fosse presente in servizio alle date del 30 giugno 1984 e 12 giugno 1985 (data di entrata in vigore della legge n.207); sia il fatto che il secondo comma opera poi un generale rinvio, per quanto non previsto nel comma precedente, all'art. 1 citato.

 

Ciò appare sufficiente per poter giungere alla conclusione che l'interpretazione prospettata dal ricorrente, secondo il quale la norma impugnata sarebbe applicabile anche al personale con rapporto convenzionato (e non anche incaricato, come erroneamente è detto nel ricorso) di cui all'art. 3 della legge n. 207 del 1985, con conseguente difformità dell'anzianità di servizio richiesta, deve essere esclusa, in base agli ordinari canoni ermeneutici.

 

2.2. Passando, infine, alla seconda censura, relativa al quarto comma dell'articolo unico in esame, va osservato che è bensì vero che i profili professionali di ausiliario socio- sanitario e di ausiliario socio-sanitario specializzato sono stati soppressi (e riunificati in un unico profilo con diversa denominazione) a decorrere dal 1° dicembre 1990, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. n. 384 del 1990; ma è altrettanto evidente che la legge impugnata integra la legge regionale n.34 del 30 luglio 1990, entrata in vigore precedentemente alle dette modifiche, e che quest'ultima legge a sua volta concerne, in attuazione della più volte citata legge statale n. 207 del 1985, personale in servizio in anni precedenti: ne consegue che non può certamente ritenersi illegittimo l'aver menzionato profili professionali esistenti all'epoca cui la norma si riferisce.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo unico, primo, secondo e quarto comma, della legge della Regione Puglia riapprovata il 21 dicembre 1993, recante "Disposizioni integrative della legge regionale 30 luglio 1990, n. 34 per l'inquadramento nei ruoli nominativi del personale dei servizi psichiatrici utilizzato ai sensi dell'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della legge regionale 20 giugno 1980, n. 72", sollevate, in riferimento all'art. 117, ultimo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1994.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Mauro FERRI, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 19/05/1994.