Ordinanza n. 175 del 1994

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ORDINANZA N. 175

 

ANNO 1994

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

Avv. Massimo VARI

 

Dott. Cesare RUPERTO

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.442 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa l'8 luglio 1992 dal Tribunale di L'Aquila nel procedimento civile vertente tra il Ministero dell'Interno e Trifone Maria, iscritta al n.758 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, prima serie speciale, dell'anno 1993.

 

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 13 aprile 1994 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

 

Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile promosso da Maria Trifone contro il Ministero dell'Interno per il pagamento dell'indennità di accompagnamento, più interessi legali e rivalutazione monetaria, il Tribunale di L'Aquila, con ordinanza dell'8 luglio 1992, pervenuta a questa Corte il 6 dicembre 1993, ha sollevato, in riferimento agli artt.3, primo comma, e 38, primo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 442 cod.proc.civ., nella parte in cui non prevede l'obbligo del giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di assistenza, di determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal titolare per la diminuzione del valore del suo credito, analogamente a quanto, in virtù della sentenza n. 156 del 1991, è previsto per i crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale;

 

che, secondo il giudice remittente, la norma denunziata determina una ingiustificata disparità di trattamento tra crediti previdenziali e crediti assistenziali, in contrasto con l'equiparazione delle due categorie, sotto il profilo funzionale, già affermata dalla sentenza n. 85 del 1979 di questa Corte;

 

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile.

 

Considerato che la questione è già stata sottoposta a questa Corte la quale, con sentenza n. 196 del 1993, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 442 cod.proc.civ. nella parte in cui non prevede, quando il giudice pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di assistenza sociale obbligatoria, il medesimo trattamento dei crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale in ordine agli interessi legali e al risarcimento del maggior danno sofferto dal titolare per la diminuzione del valore del suo credito".

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 442 cod.proc.civ. - già dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte qua con sentenza n. 196 del 1993 - sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di L'Aquila con l'ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27/04/94.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Luigi MENGONI, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 05/05/94.