ORDINANZA N. 158
ANNO 1994
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Prof. Gabriele PESCATORE giudice
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 13 luglio 1984, n. 312 (Interventi straordinari ed integrativi in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 4 dicembre 1992 dal Consiglio di Stato, sezione VI giurisdizionale sui ricorsi proposti dell'Ente Autonomo Lirico Teatro dell'Opera di Roma contro Capilongo Anna Maria e Loreti Luisa, iscritte ai nn.661 e 662 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1993.
Visti gli atti di costituzione di Capilongo Anna Maria e Loreti Luisa nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1994 il Giudice relatore Francesco Guizzi.
Ritenuto che il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (giudicando sui ricorsi in appello proposti dall'Ente autonomo lirico teatro dell'Opera di Roma per l'annullamento delle sentenze del Tribunale amministrativo per il Lazio 11 marzo 1991, n. 479 e n. 483, che hanno dichiarato il diritto delle dipendenti Luisa Loreti e Anna Maria Capilongo di essere trattenute in servizio oltre i sessant'anni, limite massimo d'età previsto dall'accordo collettivo di lavoro, e fino al sessantacinquesimo anno di età), con due ordinanze di analogo tenore ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 4 e 38, secondo e quarto comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 13 luglio 1984, n. 312, nella parte in cui esclude che si applichi ai dipendenti non artisti degli enti lirici autonomi quanto disposto dall'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54;
che secondo il giudice a quo detta esclusione deve essere verificata alla luce dell'art. 3, sotto il profilo della disparità di trattamento, dell'art. 38, secondo e quarto comma, che garantisce ai lavoratori il diritto a mezzi adeguati alle esigenze di vita anche in vecchiaia, e dell'art.4 della Costituzione, che riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro;
che nei due giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;
che sono intervenute in giudizio le parti private, appellate e appellanti incidentali nei processi innanzi al Consiglio di Stato, sostenendo la fondatezza della questione e richiamando in particolare le sentenze di questa Corte nn.282 del 1991, 444 del 1990, 207 del 1986.
Considerato che i due giudizi, in quanto prospettano la stessa questione, vanno riuniti e decisi con unico provvedimento;
che questa Corte, con la sent. n. 475 del 1993, ha dichiarato l'infondatezza di questione identica a quella in esame, e che non sono addotti profili nuovi.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 13 luglio 1984, n. 312 (Interventi straordinari ed integrativi in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate), nella parte in cui esclude l'applicabilità, per i dipendenti non artisti degli enti lirici autonomi, dell'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale), convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, sollevata dal Consiglio di Stato, in relazione agli artt.3, 4, e 38, secondo e quarto comma, della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/04/94.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Francesco GUIZZI, Redattore
Depositata in cancelleria il 21/04/94.