Ordinanza n. 142 del 1994

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ORDINANZA N. 142

 

ANNO 1994

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

Avv. Massimo VARI

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, ottavo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), promosso con ordinanza emessa il 13 aprile 1993 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze, nel procedimento penale a carico di Carrabs Guido, iscritta al n. 629 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1993.

 

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1994 il Giudice relatore Mauro Ferri.

 

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 15 e 29 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 18, ottavo comma, della legge 26 luglio 1975 n. 354 "nella parte in cui non prevede che i provvedimenti di diniego dell'autorità procedente per i permessi di colloquio debbano essere motivati e soggetti a reclamo";

 

che in ordine alla rilevanza della questione il giudice remittente premette che il difensore di persona sottoposta a custodia cautelare, ed alla quale il pubblico ministero ha negato, senza rendere noti i motivi del diniego, il permesso di colloquio con la moglie, ha presentato istanza affinchè tale permesso venga accordato dal G.I.P. o, in subordine, affinchè venga sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 11 dell'Ordinamento penitenziario, e degli artt. 209 e 240 delle norme di coordinamento del codice di procedura penale, nella parte in cui dette norme non prevedono l'esclusiva competenza del G.I.P. a decidere sui colloqui tra detenuti e familiari;

 

che dopo aver respinto entrambe le istanze, il giudice a quo ha ritenuto di sollevare d'ufficio la diversa questione di legittimità costituzionale prima indicata, perchè, in caso di ritenuta fondatezza della medesima, "la richiesta in esame non dovrebbe essere dichiarata inammissibile, perchè presentata ad organo incompetente, ma potrebbe essere o da questo Ufficio valutata come reclamo o essere trasmessa all'organo competente per il controllo ove tale organo fosse diversamente indicato";

 

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità della questione.

 

Considerato che, a quanto risulta dal provvedimento di rimessione, la questione di legittimità costituzionale appare essere stata sollevata dopo aver già sostanzialmente esaurito il thema decidendum, come può anche evincersi dalla mancanza, nel dispositivo dell'ordinanza, della sospensione del giudizio;

 

che, inoltre, l'ordinanza propone interpretazioni alternative della norma della cui costituzionalità si dubita, senza indicare precisamente a quale giudice dovrebbe essere attribuito il sindacato sui reclami avverso il diniego dei permessi di colloquio, il che non consente l'esatta individuazione del petitum effettivamente perseguito (v. analogamente: sent. n. 30 del 1983 e ordd. n. 204 del 1983, 518 e 568 del 1990);

 

che pertanto la questione, così come prospettata, va dichiarata manifestamente inammissibile.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CPRTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, ottavo comma, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ordinamento penitenziario) sollevata, in riferimento agli artt.2, 3, 15 e 29 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25/03/94.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Mauro FERRI, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 13/04/94.