ORDINANZA N.518
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Giovanni CONSO, Presidente
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 458 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'11 maggio 1990 dal Tribunale di Vibo Valentia nel procedimento penale a carico di Vallelunga Damiano ed altri, iscritta al n. 447 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1990.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il Tribunale di Vibo Valentia, con ordinanza emessa l'11 maggio 1990 nel procedimento penale a carico di Damiano Vallelunga ed altri, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 101, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 458 del codice di procedura penale, <nella parte in cui non prevede che il P.M., in caso di dissenso, debba enunciarne le ragioni, e che il giudice possa, nonostante il dissenso del P.M., accogliere la richiesta di giudizio abbreviato>;
e che il giudice a quo, <investito ... del processo, per essere stata dal G.I.P.... dichiarata inammissibile la richiesta di giudizio abbreviato> avanzata da due degli imputati, per non avere il pubblico ministero <accordato il consenso>, nel proporre la questione di legittimità costituzionale, sottolinea come, per un verso, <l'insindacabile dissenso del P.M.> si ponga <come un insuperabile ostacolo, tanto per la difesa quanto per il giudice, alla applicabilità della diminuente prevista dall'art. 442, II comma, c.p.p.>; e come, per altro verso, <il dissenso medesimo> finisca altresì <col porre lo stesso giudice in condizione di soggezione rispetto ad una delle parti del processo, restando egli vincolato nella decisione dalla posizione assunta dal P.M.>;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall' Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Considerato che l'ordinanza di rimessione, nel censurare l'omessa previsione della sindacabilità del dissenso del pubblico ministero sulla richiesta di giudizio abbreviato formulata dall'imputato, non indica a quale giudice - se quello per le indagini preliminari o quello del dibattimento, ovvero entrambi - potrebbe essere attribuito tale sindacato, nè in quale momento - se all'esito del dibattimento, ovvero anche o soltanto prima di questo - il sindacato stesso potrebbe essere esercitato;
che la generica indicazione del giudice non consente l'individuazione del petitum effettivamente perseguito;
che, pertanto, la questione, così come prospettata, deve dirsi manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 458 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 101, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Vibo Valentia con ordinanza dell'11 maggio 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15/10/90.
Giovanni CONSO, PRESIDENTE
Giovanni CONSO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 02/11/90.