Ordinanza n. 129 del 1994

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ORDINANZA N. 129

ANNO 1994

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente

Prof. Gabriele PESCATORE

Giudici

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, quarto comma, della legge della Regione Liguria 8 gennaio 1990, n. 1 (Norme per la formazione del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti e disciplina delle attività di smaltimento) promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio 1993 dal Pretore di La Spezia nel procedimento civile vertente tra Costa Franco, nella qualità di amministratore della "Costa" S.r.l., e l'Amministrazione provinciale di La Spezia, iscritta al n. 231 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1993.

Visto l'atto di intervento della Regione Liguria;

udito nella Camera di consiglio del 23 febbraio 1994 il Giudice relatore Antonio Baldassarre.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di La Spezia ha sollevato, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, quarto comma, della legge della Regione Liguria 9 gennaio 1990, n. 1 (Norme per la formazione del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti e disciplina delle attività di smaltimento) nella parte in cui prevede, a carico dei produttori di rifiuti speciali nonchè dei titolari di impianti di smaltimento, l'obbligo di comunicare, entro certe date, sia alla Regione, sia alla Provincia, le qualità e le quantità dei rifiuti prodotti o smaltiti;

che, secondo il giudice a quo, la previsione di un obbligo di comunicazione, oltrechè alla Regione, anche alla Provincia, contrasterebbe con la normativa statale (art. 3, terzo comma, del decreto legge 9 settembre 1988, n. 97, contenente disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali, convertito dalla legge 9 novembre 1988, n. 475) che prevede l'obbligo di comunicazione alla sola Regione, con conseguente violazione dell'art. 117 della Costituzione;

che e' intervenuto nel presente giudizio il Presidente della Giunta regionale della Liguria chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice a quo sia dichiarata manifestamente infondata, dal momento che nella materia in esame, secondo la giurisprudenza di questa Corte (v. sent. n. 192 del 1987), norme di principio sarebbero stabilite soltanto dagli artt. 1 e 2 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 in attuazione di varie direttive comunitarie in materia di rifiuti.

Considerato che il Pretore di La Spezia ha sollevato, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, quarto comma, della legge della Regio ne Liguria 8 gennaio 1990, n. 1, nella parte in cui prevede, a carico dei produttori di rifiuti speciali e dei titolari d'impianti di smaltimento, l'obbligo di comunicare, entro certe date, sia alla Regione, sia alla Provincia, le qualità e le quantità dei rifiuti prodotti o

smaltiti;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, non può essere definita come norma di principio una norma che non sia suscettibile di sviluppi o svolgimenti ulteriori e richieda, ai fini della sua concreta applicazione, soltanto un'attività di materiale esecuzione (v., in questo senso, la sent. n. 177 del 1988);

che, conseguentemente, dalla previsione statale di un obbligo di comunicazione alla Regione, non può assolutamente farsi derivare un divieto, per la legge regionale, di imporre obblighi di comunicazione anche a soggetti diversi, tanto più nei confronti della Provincia, cui la legge impugnata affida funzioni di controllo in tema di catasto regionale dei rifiuti (art. 3, sesto comma, della legge regionale impugnata);

che, pertanto, la dedotta questione di costituzionalità appare manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, quarto comma, della legge della Regione Liguria 8 gennaio 1990, n. 1 (Norme per la formazione del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti e disciplina delle attività di smaltimento), sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dal Pretore di La Spezia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/03/94.

Gabriele PESCATORE, Presidente

Antonio BALDASSARRE, Redattore

Depositata in cancelleria il 07/04/94.