ORDINANZA N. 122
ANNO 1994
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Gabriele PESCATORE
Giudici
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26 d.l.6 giugno 1981, n.283 (Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuale triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonchè concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione), convertito in legge 6 agosto 1981 n. 432, promosso con ordinanza emessa il 12 febbraio 1993 dalla Corte dei Conti sul ricorso proposto da Di Iullo Armando, iscritta al n. 332 del registro ordinanze 1993, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1993.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1994 il Giudice relatore Renato Granata;
Ritenuto che la Corte dei conti - adita da Di Iulio Armando, maresciallo del corpo degli agenti di custodia collocato a riposo il 31 gennaio 1978, per ottenere la rideterminazione del suo trattamento di quiescenza con il riconoscimento dei benefici concessi al personale collocato a riposo dopo il 1 aprile 1979 [rectius: 1 gennaio 1979] in ragione dell'inquadramento nei nuovi livelli retributivi e funzionali introdotti dalla legge 11 luglio 1980 n. 312 - ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 26 d.l. 6 giugno 1981 n. 283, convertito in legge 6 agosto 1981 n. 432, nella parte in cui non prevede per i dipendenti statali collocati in quiescenza tra il 1° giugno 1977 e il 1° gennaio 1979 l'estensione dei benefici concessi ai dipendenti cessati dal servizio successivamente a tale ultima data;
che l'art. 26 cit. prevede una estensione retroattiva di efficacia dell'applicazione del riconoscimento delle anzianità pregresse per il personale collocato a riposo nella vigenza del triennio contrattuale 1979-81 decorrente dal 1° gennaio 1979 per il personale dei Ministeri, che si considera inquadrato nei nuovi livelli retributivi ai soli fini di quiescenza sicchè il personale collocato in quiescenza in data anteriore - ancorchè già inquadrato nei livelli retributivi previsti dalla legge n. 312 del 1980 perchè ancora in servizio al 1° gennaio 1977 (ex art. 160 l. cit.) - risulta escluso dalla efficacia retroattiva della nuova norma pensionistica;
che - ad avviso della Corte rimettente - si ha in tal modo un'ingiustificata disciplina differenziata tra dipendenti collocati a riposo anteriormente al 1° aprile 1979 [rectius: 1 gennaio 1979] e quelli collocati a riposo dopo tale data per il fatto che questi ultimi risultano ammessi a fruire di un trattamento più vantaggioso;
che in particolare il giudice rimettente richiama la sentenza n.504/88 di questa Corte dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 8 d.l. 28 maggio 1981 n. 255, convertito in legge n. 391 del 1981, nella parte in cui non prevede l'estensione ai dipendenti della scuola collocati in quiescenza nel periodo tra il 1° giugno 1977 ed il 1° aprile 1979 dei benefici concessi ai dipendenti cessati dal servizio dopo tale ultima data;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata atteso che il principio della proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione e, quindi, della pensione non assicura al personale in quiescenza un trattamento economico coincidente con quello in attività di servizio e che le situazioni soggettive dei collocati a riposo sono legittimamente differenziate con riferimento alla data di cessazione dal servizio;
Considerato che con sentenza n. 477 del 1993 questa Corte ha già dichiarato non fondata la medesima questione di costituzionalità dell'art. 26 cit. rilevando in particolare che l'efficacia retroattiva del beneficio della riliquidazione del trattamento pensionistico sulla base dei miglioramenti retributivi derivanti dal rinnovo contrattuale 1979-1981 rientra nella valutazione discrezionale del legislatore, senza che possa essere invocata la precedente pronuncia n.504 del 1988 relativa al personale della scuola (diverso da quello al quale appartiene il ricorrente nel giudizio a quo) e ad una specifica ipotesi di < < irrazionale discriminazione determinatasi all'interno di un insieme omogeneo di dipendenti>>;
che non irragionevolmente l'estensione di tali benefici al personale statale è stata limitata ai dipendenti cessati dal servizio prima dell'inizio del periodo di vigenza del triennio contrattuale (1o gennaio 1979) rientrando nella discrezionalità del legislatore utilizzare il trattamento retributivo del personale in servizio come parametro per operare una perequazione del trattamento pensionistico del personale in quiescenza;
che il giudice rimettente non deduce profili nuovi o diversi da quelli già scrutinati da questa Corte;
che pertanto la questione è manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n.87 e 29, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 del d.l. 6 giugno 1981 n. 283 (Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuale triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonchè concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione), convertito in legge 6 agosto 1981 n. 432, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte dei Conti con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23/03/94.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Renato GRANATA, Redattore
Depositata in cancelleria il 31/03/94.