Sentenza n. 111 del 1994

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SENTENZA N. 111

ANNO 1994

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), promosso con ordinanza emessa il 15 ottobre 1993 dal Tribunale di Roma nel procedimento elettorale vertente tra Mecci Paolo e Di Fausto Amanto, iscritta al n. 707 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1993.

Visto l'atto di costituzione di Mecci Paolo;

udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1994 il Giudice relatore Mauro Ferri;

udito l'avv. Roberto Ciociola per Mecci Paolo.

 

Ritenuto in fatto

 

l. Con ordinanza emessa il 15 ottobre 1993, il Tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, dell'art.2, terzo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154, "nella parte in cui non prevede che la causa di ineleggibilità a consigliere provinciale del dipendente provinciale cessi anche con il collocamento in aspettativa".

Il giudice a quo premette in fatto che, a seguito del decreto del 31 maggio 1993 con cui il Ministro dell'interno ha rimosso dalla carica un componente del Consiglio provinciale di Roma, con de liberazione del 10 giugno 1993 lo stesso Consiglio ha disposto la surrogazione dell'uscente con Amanto Di Fausto, primo dei non eletti nella stessa lista: questi, per poter presentare la propria candidatura, si era dimesso a suo tempo dall'ufficio di assistente di cattedra, dipendente dell'Amministrazione provinciale, ma in seguito all'esito per lui sfavorevole della consultazione elettorale era stato successivamente riassunto e infine su sua richiesta era stato posto in aspettativa senza assegni, per disposizione della Giunta provinciale dello stesso 10 giugno 1993. Il provvedimento di surrogazione è stato tempestivamente impugnato davanti al Tribunale dal secondo dei non eletti Paolo Mecci.

Ciò posto, il remittente osserva che la questione è rilevante, in quanto non può essere accolta la tesi sostenuta dal ricorrente, secondo il quale nelle ipotesi di surrogazione non è consentita la rimozione delle condizioni di ineleggibilità in via successiva, essendo questa prevista dall'art. 7 della legge n. 154 del 1981 soltanto per i già eletti e soltanto per ragioni sopravvenute. La fattispecie - non prevista espressamente dalla legge - del potenziale subentrante per il quale dopo le elezioni si verifichi una causa di ineleggibilità è perfettamente analoga a quella dell'eletto che in siffatta condizione venga a trovarsi nel corso del mandato e non può pertanto ritenersi sottoposta alla diversa disciplina della rimozione in via preventiva prescritta invece dall'art. 3 della stessa legge.

Legittimamente pertanto il Di Fausto si è avvalso della facoltà di eliminazione "successiva" della causa di ineleggibilità .

Nè evidentemente rileva che non si sia adottata la procedura prevista dal citato art. 7, in quanto essa si sarebbe risolta in una inutile superfetazione, dato che nello stesso giorno della deliberazione di surrogazione era stato già disposto il collocamento in aspettativa del Di Fausto.

Tuttavia, prosegue il Tribunale, neanche può essere accolta la tesi del resistente, secondo cui in seguito all'emanazione di quest'ultimo provvedimento sarebbe venuta meno la condizione di ineleggibilità in cui egli versava: la disposizione di cui si tratta, infatti, prescrive, a tal fine, che il dipendente cessi dalle funzioni "per dimissioni". La norma è stata bensì dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza 17 ottobre 1991 n. 388, ma soltanto per la "ineleggibilità a consigliere regionale del dipendente regionale", come il dispositivo testualmente recita, in coerenza con la precisazione - contenuta nella motivazione - che la decisione concerne "la disciplina... sancita per i dipendenti della regione", mentre "esulano dal giudizio a quo" quelli della provincia e del comune.

Infine, in ordine alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo osserva che la questione già è stata accolta dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 388 del 1991 con riferimento alle elezioni regionali, riguardo alle quali quelle provinciali non appaiono presentare, sotto il pro filo in esame, alcuna specificità che consenta una diversa valutazione.

2. Si è costituito in giudizio Paolo Mecci, ricorrente nel giudizio a quo, il quale conclude per l'infondatezza della questione.

Ritiene la difesa della parte privata che la sentenza n.388 del 1991 abbia affrontato la questione ora nuovamente rimessa all'esame della Corte, considerando prevalente il profilo concernente il diritto del dipendente che sia chiamato a funzioni pubbliche elettive "... di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro...", nonchè ravvisando identicità di situazioni del dipendente regionale, provinciale o comunale, rispetto agli altri pubblici funzionari.

Senonchè, prosegue la parte privata, il ragionamento della Corte dovrebbe essere riveduto, quantomeno relativamente alla posizione del dipendente provinciale, atteso che questi, essendo incardinato in una struttura a base territoriale (e quindi elettorale) relativamente circoscritta ed inoltre con funzioni tipicamente e meramente amministrative, viene a giovarsi di una possibilità di condizionamento del voto certamente diversa e più pregnante rispetto a quella ipotizzabile per un altro pubblico funzionario, nonchè per lo stesso dipendente regionale.

 

Considerato in diritto

 

l. La questione sollevata dal Tribunale di Roma e sottoposta al vaglio della Corte concerne l'art. 2, terzo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154, nella parte in cui prevede che la causa di ineleggibilità del dipendente della provincia a consigliere dello stesso Ente possa essere rimossa soltanto con le dimissioni dall'impiego.

La questione trova il suo antecedente naturale nella sentenza n. 388 del 1991, con la quale questa Corte dichiarò l'illegittimità costituzionale del citato art. 2, terzo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154, nella parte in cui non prevede che la causa di ineleggibilità a consigliere regionale del dipendente regionale cessi anche con il collocamento in aspettativa ai sensi del secondo comma dello stesso art. 2.

Il Tribunale remittente si limita a richiamare i medesimi parametri 3 e 51 della Costituzione ed a riferirsi alla sentenza anzidetta, osservando che la questione "è già stata accolta dalla Corte costituzionale con riferimento alle elezioni regionali, riguardo alle quali quelle provinciali non appaiono presentare, sotto il profilo in esame, alcuna specificità che consenta una diversa valutazione".

2. Potrebbe pertanto apparire sufficiente riportarsi integralmente alla motivazione della pronuncia surriferita per dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma anche nella parte che concerne l'elezione a consigliere provinciale dei dipendenti della provincia, nei medesimi termini già dichiarati per la regione, nel senso cioé che sia sufficiente il collocamento in aspettativa del dipendente per rimuovere la causa di ineleggibilità. Ritiene tuttavia il Collegio che non sia inutile svolgere qualche ulteriore considerazione anche in riferimento alle deduzioni espresse dalla difesa della parte privata.

Afferma quest'ultima che la posizione del dipendente provinciale, "incardinato in una struttura a base territoriale (e quindi elettorale) relativamente circoscritta ed inoltre con funzioni tipicamente amministrative", avrebbe diverse e maggiori possibilità di condizionamento del voto rispetto agli altri pubblici funzionari e allo stesso dipendente regionale. Ma la Corte ha già confutato tale tesi, basata in sostanza sulla vecchia concezione degli enti locali quali mere articolazioni amministrative di uno stato fortemente unitario ed anzi autoritario e accentratore, concezione radicalmente rinnovata dalla Costituzione repubblicana nel senso della rappresentanza generale delle popolazioni (cfr. sentt. nn. 97 e 388 del 1991). Del resto, ove anche dalla diversa natura e dal diverso rilievo costituzionale che province e comuni hanno rispetto alle regioni, si volessero ricavare conseguenze incidenti sul tema in esame, va ribadito quanto è stato affermato nella più volte citata sentenza n. 388 del 1991, essere cioé determinante ai fini della ratio decidendi l'argomento offerto dalla lettura del terzo comma dell'art.

5l. Il diritto alla conservazione del posto di lavoro per chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive, - la cui portata innovatrice e di grande valore democratico fu sottolineata nei lavori della stessa Assemblea costituente -, sarebbe clamorosamente contraddetto, o peggio ancora vanificato, dall'obbligo della rinuncia al posto quale condizione di eleggibilità di un pubblico dipendente. Siffatto argomento - è fuor di dubbio - vale anche per i dipendenti della provincia.

Per le medesime ragioni, poi, considerata l'identità di natura e di collocazione costituzionale, e quindi la omogeneità di regolamentazione che sul punto deve caratterizzare province e comuni, la dichiarazione di illegittimità costituzionale va estesa, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, anche alla parte della norma che concerne la rimozione della causa di ineleggibilità a consigliere comunale del dipendente del comune.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatiblità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), nella parte in cui non prevede che la causa di ineleggibilità a consigliere provinciale del dipendente provinciale cessi anche con il collocamento in aspettativa ai sensi del secondo comma dello stesso art. 2.

Visto l'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154 nella parte in cui non prevede che la causa di ineleggibilità a consigliere comunale del dipendente comunale cessi anche con il collocamento in aspettativa ai sensi del secondo comma dello stesso art. 2.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23/03/94.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Mauro FERRI, Redattore

Depositata in cancelleria il 31/03/94.