Ordinanza n. 106 del 1994

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ORDINANZA N. 106

ANNO 1994

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 60, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa l'8 luglio 1993 dal Pretore di Potenza nel procedimento penale a carico di Fuso Francesco, iscritta al n. 588 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1993.

Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1994 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che il Pretore di Potenza ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art.60, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non prevede, tra le ipotesi per le quali è esclusa l'applicazione delle sanzioni sostitutive, il reato previsto dall'art. 589, secondo comma, del codice penale, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

che a tal proposito il giudice a quo ha osservato che, per effetto delle innovazioni legislative sopravvenute alla disciplina dettata dall'art. 60 della legge n.689 del 1981, mentre è esclusa l'applicabilità delle sanzioni sostitutive per il reato di lesioni personali colpose quando si tratta di fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la stessa esclusione non opera per il più grave reato di omicidio colposo determinato dalla violazione delle stesse norme, generandosi in tal modo una irragionevole disparità di trattamento, considerato che la norma censurata espressamente prende in considerazione la gravità delle conseguenze determinate dalla condotta dell'imputato;

considerato che questa Corte, con sentenza n. 249 del 1993, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui tale norma stabiliva che le pene sostitutive non trovavano applicazione in ordine al reato previsto dall'art. 590, secondo e terzo comma, del codice penale, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, cosicchè risulta venuta meno proprio l'ipotesi di esclusione oggettiva sulla cui base il Pretore rimettente ha dedotto la supposta disparità di trattamento in relazione al più grave reato di omicidio colposo, quando il fatto è stato commesso con violazione delle medesime norme;

e che, pertanto, la questione proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Potenza con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/03/94.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Giuliano VASSALLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 24/03/94.