Ordinanza n. 94 del 1994
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ORDINANZA N. 94

ANNO 1994

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, lettere b) e c), della legge 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza), nel testo sostituito dall'art. 1, primo comma, della legge 3 marzo 1960, n. 185, dell'art. 14, primo comma, della legge 14 dicembre 1973, n. 829 (Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e dell'art. 1, settimo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 885 (Norme di integrazione e modifica al trattamento economico, fisso ed accessorio, del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato), promossi con n. 3 ordinanze emesse il 9 luglio 1992 dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte sui ricorsi proposti da Pognant Airassa Anna, in proprio e n. q. ed altri, contro l'O.P.A.F.S., iscritte ai nn. 589, 590 e 591 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1993.

Udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile promosso da vari ex dipendenti dell'Azienda autonoma ferrovie dello Stato per ottenere il riconoscimento del loro diritto al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo dell'indennità di buonuscita ad essi corrisposta dall'O.P.A.F.S. (Opera Previdenziale Assistenza Ferrovieri dello Stato), il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, con tre distinte ordinanze (r.o. nn. 589, 590 e 591/93), emesse il 9 luglio 1992 e pervenute alla Corte costituzionale il 3 settembre 1993, ha sollevato questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli articoli 3, 36, primo comma e 38, secondo comma della Costituzione - dell'articolo 1, terzo comma, lettere b) e c) della legge 27 maggio 1959 n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza), nel testo sostituito dall'articolo 1, primo comma, della legge 3 marzo 1960 n. 185, nonchè dell'articolo 14, primo comma, della legge 14 dicembre 1973 n. 829 (Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e dell'articolo 1, settimo comma, della legge 22 dicembre 1980 n. 885 (Norme di integrazione e modifica al trattamento economico, fisso ed accessorio, del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) nella parte in cui escludono l'indennità integrativa speciale dalla contribuzione previdenziale e dalla base di calcolo dell'indennità di buonuscita;

che nel giudizio davanti alla Corte non vi è stata costituzione delle parti nè intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

che su analoga questione la Corte si è pronunziata con sentenza n.243 del 1993;

che, a seguito di tale pronunzia e posteriormente alle ordinanze di remissione è stata emanata la legge 29 gennaio 1994 n. 87, recante "Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti";

che la legge suddetta ha modificato la normativa impugnata, anche con espresso riferimento agli iscritti all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato;

che, pertanto, si impone la restituzione degli atti al giudice remittente per un nuovo esame della rilevanza della questione.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/03/94.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Ugo SPAGNOLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 15/03/94.