Ordinanza n. 92 del 1994

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ORDINANZA N. 92

 

ANNO 1994

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

Avv. Massimo VARI

 

Dott. Cesare RUPERTO

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) e dell'art. 72, primo e secondo comma, del R.D.30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario), come sostituito dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 (Approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico di imputati minorenni), promosso con ordinanza emessa l'11 gennaio 1993 dal Pretore di Torino - sezione distaccata di Moncalieri nel procedimento penale a carico di Mulassano Mauro ed altro, iscritta al n. 406 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1993.

 

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1994 il Giudice relatore Mauro Ferri.

 

Ritenuto che il Pretore di Torino - sezione distaccata di Moncalieri - ha sollevato, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 16 febbraio 1987 n. 81, nonchè dell'art. 72, primo e secondo comma, del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 (come sostituito dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988 n.449), "nella parte in cui prevede che le funzioni di pubblico ministero nell'udienza dibattimentale pretorile possano essere svolte, per delega specifica e nominativa del Procuratore della Repubblica presso la Pretura, da uditori giudiziari";

 

che, ad avviso del giudice a quo, la norma costituzionale risulterebbe violata in quanto nell'art. 5 della legge n. 81 del 1987 non vi sarebbe traccia di principi e criteri direttivi; condizione - questa - fondamentale per una legittima delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa;

 

che è intervenuta nel giudizio l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per l'infondatezza della questione.

 

Considerato che questione identica, sollevata dallo stesso Pretore è stata già esaminata da questa Corte e dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 468 del 1993;

 

che in detta decisione si è rilevato come sia sufficiente che la nuova disciplina si collochi all'interno del nuovo processo penale, ne attui le finalità e costituisca il coerente sviluppo e la concreta attuazione dei criteri e dei principi ispiratori della riforma (sentt. n. 68 e n. 181 del 1991), e che, inoltre, possono utilmente dedursi principi e criteri direttivi dagli artt. 2 e 3 della stessa legge n. 81 del 1987 e, in particolare, dalle direttive che hanno per oggetto l'ordinamento giudiziario. E cioé dalla direttiva n.68, la quale prevede che le funzioni di pubblico ministero in udienza siano esercitate con piena autonomia, e dalla direttiva n. 103, secondo cui il processo davanti al pretore deve svolgersi con criteri di massima semplificazione e, tra l'altro, con la garanzia della distinzione delle funzioni di pubblico ministero e di giudice;

 

che pertanto anche la presente questione, non essendo stati dedotti argomenti ulteriori rispetto a quelli esaminati, va dichiarata manifestamente infondata.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, della legge 16 febbraio 1987 n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), e 72, primo e secondo comma, del R.D.30 gennaio 1941 n. 12 (Ordinamento giudiziario), come sostituito dal- l'art.22 del d.P.R. 22 settembre 1988 n. 449 (Approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico di imputati minorenni), sollevata in riferimento all'art.76 della Costituzione dal Pretore di Torino, sezione distaccata di Moncalieri, con l'ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/03/94.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Mauro FERRI, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 15/03/94.