Ordinanza n. 468 del 1993

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ORDINANZA N. 468

 

ANNO 1993

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Avv. Massimo VARI

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), e dell'art. 72, primo e secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come sostituito dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n.449 (Approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico di imputati minorenni), promosso con ordinanza emessa l'11 gennaio 1993 dal Pretore di Torino - sezione di staccata di Moncalieri, nel procedimento penale a carico di Angrisani Francesco, iscritta al n. 260 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.24, prima serie speciale, dell'anno 1993.

 

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 17 novembre 1993 il Giudice relatore Mauro Ferri.

 

Ritenuto che il Pretore di Torino - sezione distaccata di Moncalieri - rilevando che all'udienza dibattimentale le funzioni di pubblico ministero erano state delegate dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura ad un uditore giudiziario, ha sollevato, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.5 della legge 16 febbraio 1987 n. 81, nonchè dell'art. 72, primo e secondo comma, del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 (come sostituito dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988 n. 449), "nella parte in cui prevede che le funzioni di pubblico ministero nell'udienza dibattimentale pretorile possano essere svolte, per delega specifica e nominativa del Procuratore della Repubblica presso la Pretura, da uditori giudiziari";

 

che, ad avviso del giudice a quo, la norma costituzionale risulterebbe violata in quanto nell'art. 5 della legge n. 81 del 1987 non vi sarebbe traccia di principi e criteri direttivi, condizione fondamentale di una legittima delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa;

 

che è intervenuta nel giudizio l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la infondatezza della questione, rilevando che i principi e i criteri direttivi di cui il giudice remittente ha lamentato la mancanza sono desumibili dagli artt. 2 e 3 della legge stessa, concernenti il codice di procedura penale, sia in via immediata, perchè alcune direttive hanno per oggetto l'ordinamento giudiziario (dir. 68 e 103), sia come effetto delle soluzioni adottate nel testo delegato; mentre la limitatezza delle indicazioni andrebbe interpretata nel senso che il Parlamento non ha in teso dare delega per una organica riforma dell'ordinamento giudiziario, ma soltanto delegare le modifiche di quello vigente nella misura necessaria per adeguarlo al nuovo rito penale.

 

Considerato che questione sostanzialmente identica, sollevata dallo stesso Pretore (pur se riferita alla delega di ufficiali di polizia giudiziaria, e non di uditori giudiziari, nelle funzioni di pubblico ministero) è stata già esaminata da questa Corte e dichiarata non fondata con sent. n. 299 del 1993;

 

che in detta decisione si è rilevato come sia sufficiente che la nuova disciplina si collochi all'interno del nuovo processo penale, ne attui le finalità e costituisca il coerente sviluppo e la concreta attuazione dei criteri e dei principi ispiratori della riforma (sentt. n. 68 e n. 181 del 1991), e che, inoltre, possono utilmente dedursi principi e criteri direttivi dagli artt. 2 e 3 della stessa legge n. 81 del 1987 e, in particolare, dalle direttive che hanno per oggetto l'ordinamento giudiziario. E cioé dalla direttiva n.68, la quale prevede che le funzioni di pubblico ministero in udienza siano esercitate con piena autonomia, e dalla direttiva n. 103, secondo cui il processo davanti al pretore deve svolgersi con criteri di massima semplificazione e, tra l'altro, con la garanzia della distinzione delle funzioni di pubblico ministero e di giudice;

 

che nella presente questione non sono stati dedotti argomenti nuovi o ulteriori rispetto a quelli già esaminati.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, della legge 16 febbraio 1987 n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), e 72, primo e secondo comma, del R.D. 30 gennaio 1941 n.12 (Ordinamento giudiziario), come sostituito dal- l'art.22 del d.P.R. 22 settembre 1988 n. 449 (Approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico di imputati minorenni), sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione dal Pretore di Torino, sezione distaccata di Moncalieri, con l'ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17/12/93.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Mauro FERRI, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 28/12/93.