ORDINANZA N. 60
ANNO 1994
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt.37, primo comma, n. 5 e 44 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico- economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), promosso con l'ordinanza emessa il 13 maggio 1993 dal Pretore di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli nel procedimento civile vertente tra F.N.A.L.T. - C.A.S.I.L. e la s.p.a. E.T.P., iscritta al n. 477 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.37, prima serie speciale, dell'anno 1993.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1994 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.
Ritenuto che il Pretore di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, con ordinanza emessa il 13 maggio 1993, nel corso di un procedimento promosso con ricorso della Federazione nazionale autonoma dei lavoratori dei trasporti, associata alla Confederazione Autonoma Sindacati italiani (F.N.A.L.T. - C.A.S.I.L.), nei confronti dell'E.T.P. s.p.a., e volto ad ottenere la dichiarazione di antisindacalità del comportamento con cui l'azienda aveva comminato la sanzione disciplinare della retrocessione, con conseguente trasferimento, nei confronti di un proprio dipendente, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 37, primo comma, n. 5 e 44 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), nella parte in cui prevedono la sanzione disciplinare della retrocessione per i lavoratori dipendenti di aziende di trasporto ferroviario, tranviario e marittimo interno;
che, ad avviso del giudice rimettente, le norme denunciate sarebbero in contrasto con il principio della tutela del lavoro in tutte le sue forme, di cui all'art. 35, primo comma, della Costituzione, significativo anche della tutela della corretta ed equa utilizzazione della capacità lavorativa, che si estrinseca nella qualifica; nonchè con l'art. 3 della Costituzione, per l'ingiustificata disparità di trattamento con tutti gli altri lavoratori dipendenti, per i quali la legge (art. 2103 del codice civile, come modificato dall'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300;art. 7, quarto comma, prima parte, della stessa legge), non prevede la possibilità di perdite della qualifica raggiunta quale particolare tipo di sanzione disciplinare;
che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o in quanto sollevata dal giudice a quo nel corso del medesimo procedimento nel quale lo stesso aveva sollevato identica questione, dichiarata manifestatamente inammissibile con ordinanza n. 458 del 1992 di questa Corte, ovvero in quanto il giudice rimettente deve ritenersi carente di giurisdizione, come già affermato dalla richiamata ordinanza della Corte; e chiedendo, in subordine, che la questione sia dichiarata non fondata.
Considerato che il giudice rimettente aveva già sollevato, nel corso del medesimo giudizio, identica questione di legittimità costituzionale;
che questa Corte, con ordinanza n. 458 del 1992, ne aveva dichiarato la manifesta inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice a quo;
che nessuna rilevanza ha il motivo ora prospettato dal giudice rimettente, secondo cui l'ente convenuto (E.T.P. s.p.a.), lungi dall'essere un ente provinciale di trasporti è una privata società per azioni a capitale esclusivamente privato, che gestisce in regime di concessione alcune linee di trasporto pubblico, atteso che l'Allegato A del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 si applica al personale dei pubblici servizi di trasporto anche se esercitati dall'industria privata, e che a norma dell'art. 58 del medesimo Allegato la giurisdizione in tema di sanzioni disciplinari a carico di detto personale è devoluta al giudice amministrativo (sentenza n. 208 del 1984);
che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Pretore di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, va dichiarata manifestatamente inammissibile (ordinanze n. 268 del 1990; n. 536 del 1988; n. 197 del 1983; n. 140 del 1973).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 37, primo comma, n. 5 e 44 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 35, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/02/94.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Fernando SONTOSUOSSO, Redattore
Depositata in cancelleria il 23/02/94.