Ordinanza n. 56 del 1994

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ORDINANZA N. 56

ANNO 1994

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Avv. Massimo VARI

Prof. Cesare RUPERTO

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio 1993 dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano sui ricorsi riuniti proposti da De Giudici Giovanni ed altri contro l'Intendenza di Finanza di Milano, iscritta al n. 620 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1993.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 22 gennaio 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 17 settembre 1993), la Commissione tributaria di primo grado di Milano sui ricorsi riuniti proposti da De Giudici Giovanni ed altri contro l'Intendenza di Finanza di Milano (R.O. n. 620 del 1993), ha sollevato -in riferimento agli artt. 2, 3 e 53 della Costituzione- questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), nella parte in cui non estende l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche alle pensioni ordinarie tabellari spettanti ai militari che non abbiano raggiunto i minimi contributivi previsti dalla legge;

che, ad avviso del giudice remittente, la pensione privilegiata ordinaria spettante al militare che non abbia compiuto l'anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, giusta la previsione dell'art. 52 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, avrebbe natura risarcitoria e non reddituale, in quanto il titolo su cui si fonda la concessione di siffatta pensione sarebbe costituito dalla invalidità contratta e non dal periodo di servizio prestato, con conseguente assimilazione alle pensioni di guerra, che godono della predetta esenzione;

che, a sostegno della dedotta illegittimità della norma, l'ordinanza richiama la sentenza di questa Corte n. 387 del 1989, con la quale l'esenzione dall'IRPEF è stata estesa alle pensioni privilegiate ordinarie spettanti ai militari di leva;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.

Considerato che analoga questione è stata dichiarata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, manifestamente infondata da questa Corte con ordinanza n. 20 del 1992, nella quale si è rilevata la non pertinenza del richiamo alla sentenza n. 387 del 1989, in quanto è vero che, con questa, la Corte ha esteso l'esenzione dell'IRPEF alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva, in quanto aventi carattere non reddituale analogamente alle pensioni di guerra, ma, nella stessa occasione, la Corte non ha mancato di sottolineare la non raffrontabilità fra la pensione privilegiata ordinaria comune e la pensione privilegiata ordinaria tabellare erogata in caso di menomazioni riportate a causa del servizio di leva;

che trattasi di orientamenti di principio che trovano il loro antecedente nella sentenza n. 151 del 1981, con la quale questa Corte già rilevò la differenza esistente tra le pensioni privilegiate ordinarie comuni (militari e civili), disciplinate dal d.P.R. n. 1092 del 1973, ed aventi carattere reddituale -per il presupposto costituito dal rapporto di impiego o di servizio e dall'entità comunque calcolata in relazione alla base pensionabile- e le pensioni di guerra, disciplinate dal d.P.R. n.915 del 1978, che hanno carattere risarcitorio, in quanto collegate unicamente alla lesione o infermità derivante da evento bellico e di ammontare determinato, normalmente, solo in funzione del danno subito;

che, pertanto, la questione deve essere di chiarata manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione;

che, per quanto riguarda la denunciata violazione dell'art. 2 della Costituzione, l'ordinanza di remissione si limita ad invocare tale parametro, senza addurre alcuna motivazione e, pertanto, la questione deve essere dichiarata, sotto questo profilo, inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità della medesima questione, sollevata nella ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 2 della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Massimo VARI, Redattore

Depositata in cancelleria il 23/02/1994.