Ordinanza n. 36 del 1994

CONSULTA ONLINE

ORDINANZA N. 36

ANNO 1994

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA,

Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 458, primo comma, del codice di procedura penale, promossi con n. 2 ordinanze emesse il 5 e 6 luglio 1993 dalla Corte di appello di Milano nei procedimenti penali a carico di Moneta Bernardino ed altro e Di Maggio Francesco, iscritte ai nn.615 e 616 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1993.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1994 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che la Corte di appello di Milano, con due ordinanze di contenuto analogo, pronunciate l'una il 5 luglio 1993 e l'altra il 6 luglio 1993, ha sollevato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art.458, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui fa decorrere il termine per formulare la richiesta di giudizio abbreviato da parte dell'imputato citato a giudizio immediato dalla sola notificazione all'imputato stesso, e non anche dalla notificazione al difensore, qualora quest'ultima sia intervenuta in un momento successivo;

che il giudice a quo ritiene di riproporre la questione, nonostante questa Corte l'abbia già dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 588 del 1990, osservando che e' ipotizzabile quale ratio della notificazione della data fissata per il giudizio immediato al difensore, quella <di assicurare nella massima misura possibile la difesa dell'imputato, mettendo il suo difensore in condizione di assumere l'iniziativa sollecitando il proprio assistito ad adottare eventualmente iniziative tecniche per lui convenienti>;

che in entrambi i giudizi e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata;

considerato che, poiche' le ordinanze di rimessione sollevano un'identica questione, i relativi giudizi vanno riuniti;

che questa Corte, con la ricordata ordinanza n. 588 del 1990, ha già dichiarato la manifesta infondatezza della medesima questione, osservando che <il decreto del giudice per le indagini preliminari che dispone il giudizio immediato- decreto contenente anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 (art. 456, secondo comma)-viene notificato, come prescritto dall'art. 456, all'imputato (oltre che al Pubblico ministero e alla persona offesa) almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio, mentre il relativo avviso viene notificato al difensore dell'imputato entro il medesimo termine, sicche', nell'ipotesi in cui all'imputato sia notificato il decreto prima della notificazione al difensore del relativo avviso, il primo e' posto nelle condizioni di informare il secondo della citazione a giudizio entro un termine che, pur essendo ispirato a ragioni di necessità e speditezza, appare tuttavia adeguato all'esercizio del diritto di difesa> (v. anche ordinanze n. 225 del 1991, n. 355 del 1991);

che le ordinanze di rimessione non adducono argomenti nuovi o diversi da quelli a suo tempo esaminati dalla Corte proprio sotto il profilo della dedotta violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, non potendo, certo, ritenersi tali le censure incentrate sul ruolo della difesa tecnica relativamente alla valutazione circa l'opportunità di domandare l'abbreviazione del rito, censure già oggetto di verifica da parte delle ricordate ordinanze di manifesta infondatezza;

che, di conseguenza, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 458, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Milano con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26/01/94.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Giuliano VASSALLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 10/02/94.