ORDINANZA N. 35
ANNO 1994
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma secondo, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 27 settembre 1993 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cuneo nel procedimento penale a carico di Reina Bruno, iscritta al n.699 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1993.
Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1994 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cuneo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, 101, 76 e 77 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato per il giudice per le indagini preliminari che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all'art.444 dello stesso codice.
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 439 del 1993, ha, tra l'altro, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, proprio "nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato del giudice per le indagini preliminari che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all'art. 444 dello stesso codice";
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, 101, 76 e 77 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cuneo con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26/01/94.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Ugo SPAGNOLI, Redattore
Depositata in cancelleria il 10/02/94.