ORDINANZA N. 33
ANNO 1994
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 286-bis del codice di procedura penale come introdotto dal decreto-legge 13 marzo 1993, n. 60, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 28 aprile 1993 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Bonvini Davide, iscritta al n. 436 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1993;
2) n. 2 ordinanze emesse il 17 e 25 marzo 1993 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino nei procedimenti penali a carico di La Marca Franco e Vona Carmela, iscritte ai nn. 453 e 467 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 36 e 37, prima serie speciale, dell'anno 1993.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 286-bis del codice di procedura penale, come introdotto dal decreto-legge 13 marzo 1993, n. 60, e che la medesima questione e' stata sollevata con due ordinanze di contenuto analogo, in riferimento agli artt.2, 3, primo comma, 27, terzo comma, 32, primo comma, 101, secondo comma, e 111, primo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino;
che nei giudizi e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
considerato che le ordinanze sottopongono alla Corte la medesima questione e che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con un unico provvedimento;
che il decreto-legge 13 marzo 1993, n. 60, non e' stato convertito in legge entro il termine prescritto, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 1993, sicche', in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (vedi, da ultimo, l'ordinanza n. 435 del 1993 ed altre ivi richiamate), la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 286-bis del codice di procedura penale, come introdotto dal decreto-legge 13 marzo 1993, n. 60 (Disposizioni urgenti relative al trattamento di persone affette da infezione da HIV o tossicodipendenti, nonche' per l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, 32, primo comma, 101, primo comma, e 111, primo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano e dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26/01/94.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Giuliano VASSALLI, Redattore
Depositata in cancelleria il 10/02/94.