Ordinanza n. 486 del 1993

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ORDINANZA N. 486

ANNO 1993

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE giudice

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Avv. Massimo VARI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 19 marzo 1993 dal Tribunale di Macerata nel procedimento penale a carico di Melatini Leonardo ed altri, iscritta al n. 362 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1993.

Udito nella camera di consiglio del 17 novembre 1993 il Giudice relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto che il Tribunale di Macerata, con ordinanza del 19 marzo 1993, ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che il giudice di appello, quando pronuncia sentenza di annullamento per incompetenza per materia, ordini la restituzione degli atti al competente giudice del dibattimento di primo grado.

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 214 del 1993, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.24, primo comma, del codice di procedura penale <nella parte in cui dispone che, a seguito dell'annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza per materia, gli atti siano trasmessi al giudice ritenuto competente anzichè al pubblico ministero presso quest'ultimo>.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, primo comma, del codice di procedura penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 214 del 1993 <nella parte in cui dispone che, a seguito dell'annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza per materia, gli atti siano trasmessi al giudice ritenuto competente anzichè al pubblico ministero presso quest'ultimo>, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 25 della Costituzione, dal Tribunale di Macerata con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22/12/93.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Francesco GUIZZI, Redattore

Depositata in cancelleria il 30/12/93.