Sentenza n. 460 del 1993

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SENTENZA N. 460

 

ANNO 1993

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

Avv. Massimo VARI

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge 19 febbraio 1991, n. 50 (Disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente), promosso con ordinanza emessa il 25 marzo/13 maggio 1992 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna sui ricorsi riuniti proposti da USAI Cecilia contro la U.S.L. n. 20 della Sardegna ed altri, iscritta al n. 687 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1992.

 

Visti l'atto di costituzione di Usai Cecilia nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nell'udienza pubblica del 16 novembre 1993 il Giudice relatore Massimo Vari;

 

uditi l'avv. Giovanni M. Lauro per Usai Cecilia e l'Avvocato dello Stato Mario Imponente per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

Con ordinanza emessa il 25 marzo/13 maggio 1992, il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna - nel giudizio di impugnazione del provvedimento della USL n.20 della Sardegna, che aveva rigettato l'istanza di trattenimento in servizio di Usai Cecilia fino al compimento del 70° anno di età nonchè del provvedimento che aveva disposto l'esonero dal servizio della ricorrente e il suo collocamento in quiescenza a decorrere dal 27 ottobre 1991 - sollevava, in riferimento all'art.3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge 19 febbraio 1991, n. 50 (Disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente), nella parte in cui non estendono i benefici previdenziali disposti a favore del primario di ruolo anche al farmacista dirigente.

 

Il Collegio remittente - ricordato che la Corte aveva respinto analoga questione con ordinanza n. 193 del 1992 - dubitava della conformità alla Costituzione di dette norme, nella parte in cui limitano il beneficio del raggiungimento del massimo pensionabile, attraverso il mantenimento in servi- zio oltre i 65 e non oltre i 70 anni, ai soli primari, con esclusione di alcune delle restanti figure sanitarie apicali e, segnatamente, del farmacista dirigente.

 

Secondo l'ordinanza sussisterebbero profili di disparità di trattamento finora non esplicitamente prospettati e considerati dalla giurisprudenza della Corte. Più in particolare, la legge n. 50 del 1991 avrebbe irragionevolmente discriminato una figura rispetto ad altra nell'ambito di una medesima categoria che il legislatore ha considerato e disciplinato unitariamente, ai fini delle deroghe al collocamento a riposo ex art.6 della legge 10 maggio 1964, n.336, confermate dall'art.5 del decreto-legge 2 luglio 1982, n.402 (convertito con modificazioni nella legge 3 settembre 1982, n. 627), vale a dire quella che ricomprende "i sovraintendenti sanitari, i direttori sanitari, i direttori di farmacia e i primari".

 

Si costituiva in giudizio la parte privata, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Arlini e Giovanni M. Lauro.

 

La memoria di costituzione, nel rievocare le vicende legislative che hanno accomunato le qualifiche professionali qui considerate, rilevava, tra l'altro, che tra primari e direttori di farmacia, v'è omogeneità sia di comparto di contrattazione che di livello di qualifica funzionale.

 

Interveniva, altresì, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità e, comunque, per la infondatezza della questione, vertendosi in materia di legittimo esercizio della discrezionalità del legislatore, a fronte di categorie assimilate, ma non omogenee.

 

Fissata per il giudizio sulla questione la Camera di consiglio del 24 marzo 1993, la parte privata depositava una memoria illustrativa, nella quale, ribadita la differenza della questione in esame rispetto a quelle oggetto di alcune precedenti pronunzie della Corte, e, segnatamente a quella di cui alla sentenza n.440 del 1991, si chiedeva la rimessione del giudizio ad una successiva udienza pubblica.

 

Veniva, pertanto, fissata per la discussione l'udienza del 16 novembre 1993, nell'imminenza della quale la parte privata ha depositato una ulteriore memoria illustrativa, che, richiamate le connessioni tra la legge n. 50 del 1991 e la precedente legge n.336 del 1964, ribadisce che non troverebbe giustificazione una differenziazione tra primari ospedalieri ed altri apicali delle USL e degli ospedali, "per lo meno se sanitari", essendo la regolamentazione fondamentale del rapporto unitaria.

 

Si insiste, pertanto, nella richiesta di declaratoria di illegittimità costituzionale.

 

Considerato in diritto

 

Con l'ordinanza in epigrafe, il TAR Sardegna dubita della legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge 19 febbraio 1991, n.50 (Disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente), nella parte in cui non estendono i benefici previdenziali, previsti a favore dei primari di ruolo, anche al farmacista dirigente.

 

La questione di costituzionalità delle norme in parola, invero non nuova per la giurisprudenza della Corte (v., da ultimo, ordinanza n. 320 del 1992), va ancora una volta dichiarata non fondata, in mancanza, negli ulteriori profili qui dedotti, di elementi tali da indurre a mutare il precedente orientamento.

 

Giova ricordare che le disposizioni della cui legittimità si discute stabiliscono che "i primari ospedalieri di ruolo che non abbiano raggiunto il numero di anni di servizio effettivo necessario per conseguire il massimo della pensione possono chiedere di essere trattenuti in servizio fino raggiungimento di tale anzianità e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età", limitando, peraltro, il beneficio ai primari ospedalieri non collocati a riposo alla data di entrata in vigore della legge.

 

Si è in presenza, dunque, di una disciplina che si discosta dalla regola, valida in linea generale per il pubblico impiego, del collocamento a riposo a 65 anni; principio, quest'ultimo, al quale il legislatore ha apportato nel tempo varie eccezioni.

 

Prima della disposizione sospettata di incostituzionalità nel presente giudizio, una di queste eccezioni si rinviene nell'art.6 della legge n.336 del 1964, il quale dispose il trattenimento in servizio fino al compimento del 70o anno di età dei sovraintendenti sanitari, dei direttori sanitari, dei direttori di farmacia e dei primari che, alla data di entrata in vigore della stessa legge, occupassero un posto di ruolo. A tale norma seguì, poi, quella dell'art. 5 del decreto-legge n.402 del 1982 che, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 627 del 1982, si limitò, come la Corte ha già avuto occasione di rilevare (v. sentenza n.134 del 1986), a ripristinare o, comunque, a confermare la deroga, nei precisi limiti stabiliti nel 1964, cioé esclusivamente a favore di quei soggetti che, alla data di entrata in vigore della precedente legge n.336 del 1964, occupavano un posto di ruolo nelle funzioni ivi indicate.

 

La riaffermazione, nel settore dell'impiego sanitario, della regola generale avvenne, invece, con l'art.53 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n.761, con il quale si pose la parola fine alle eccezioni in materia, stabilendo il collocamento a riposo obbligatorio d'ufficio al compimento del 65o anno di età per il personale sanitario e tecnico laureato, amministrativo, di assistenza religiosa e professionale e, al compimento del 60° anno di età, per il restante personale. Per contro, il decreto- legge n.402 del 1982, ancorchè successivo, ebbe, come sopra osservato, il solo fine di confermare la deroga nei termini già fissati nel 1964. A conclusione dell'evoluzione legislativa in materia, si colloca il beneficio reintrodotto, solo per i primari ospedalieri di ruolo, dall'art.1 della legge n.50 del 1991, unitamente alla riconferma (nel terzo comma dello stesso art. 1) della disciplina della legge n.336 del 1964 e del decreto-legge n.402 del 1982, con i relativi limiti di tempo e di soggetti.

 

Così ricostruito il quadro normativo, è da osservare come il giudice a quo - invocando l'art.3 della Costituzione - riproponga la questione già affrontata dalla Corte e definita più volte alla luce del principio per cui non è dato rinvenire una garanzia generale che contempli, per tutti i pubblici dipendenti, il collocamento a riposo oltre il limite del 65o anno, per il conseguimento del massimo trattamento pensionistico, ma solo specifiche deroghe a favore di determinate categorie, disposte dal legislatore in virtù di discrezionale apprezzamento delle ragioni varie e di verse che, di volta in volta, si presentano per ciascuna di esse (v.ordinanza n. 193 del 1992

).

 

A tale principio non rimane, perciò, che rinviare, senza che a diverse conclusioni - sul piano di una eventuale disparità di trattamento apprezzabile ex art. 3 della Costituzione - possa indurre il rilievo, contenuto nell'ordinanza di rimessione, della constatata pari considerazione dei farmacisti dirigenti accanto ai primari, nell'ambito della legge n. 336 del 1964 e del decreto-legge n.402 del 1982. Come si è già detto, fu questa una normativa derogatoria, superata dalla reintroduzione, per detti dipendenti sanitari, del principio del collocamento a riposo al 65o anno di età (v. art.53 del d.P.R. n.761 del 1979). Ove si muova da questa premessa, non può convenirsi con la prospettazione volta a porre, come emerge dall'ordinanza del TAR Sardegna, la questione non in termini di estensione della più recente disciplina di favore, quanto piuttosto di ingiustificata limitazione della stessa, in pregiudizio di soggetti in precedenza destinatari di analogo trattamento. In conclusione, la circostanza che, dopo la ricomposizione del generale quadro ordinamentale, il legislatore, nel suo apprezzamento discrezionale, abbia ritenuto di ulteriormente disattenderlo in favore dei soli primari ospedalieri, dettando le norme degli artt. 1 e 3 della legge n.50 del 1991, non vale a fondare alcuna aspettativa per eguale trattamento privilegiato da parte dei farmacisti dirigenti che, dal punto di vista della tipica professionalità, delle competenze e delle responsabilità, non possono essere, naturalmente, identificati con i primari ospedalieri. E questo senza che occorra addentrarsi, attesa oltretutto la relatività, e non assolutezza, di ogni definizione e classificazione in materia, nella questione, sulla quale si sofferma il giudice a quo, se i farmacisti dirigenti e i primari ospedalieri, in ragione delle affinità nel trattamento economico e normativo e nella comunanza di principi ed istituti rinvenibili negli accordi in materia, siano stati o meno considerati dal legislatore come unica ovvero diverse categorie.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 3 della legge 19 febbraio 1991, n. 50 (Disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna con l'ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15/12/93.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Massimo VARI, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 23/12/93.