Ordinanza n. 420 del 1993

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ORDINANZA N. 420

ANNO 1993

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA,

Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, terzo comma, del d.P.R. 24 marzo 1981, n. 145, in relazione all'art. 21 dello stesso d.P.R. (Ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale), promosso con ordinanza emessa il 15 ottobre 1992 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da De Tullio Osvaldo ed altro contro la Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri, iscritta al n. 200 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1993.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella carnera di consiglio del 6 ottobre 1993 il Giudice relatore Mauro Ferri.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato-con ordinanza del 15 ottobre 1992, pervenuta a questa Corte il 14 aprile 1993-questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dell'art. 17, terzo comma, del d.P.R. 24 marzo 1981, n. 145, in relazione all'art. 21 dello stesso d.P.R., <nella parte in cui viene prevista la possibilità che le funzioni di revisore dei conti presso l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale vengano prestate a titolo gratuito>;

che il remittente premette che, ai sensi della norma impugnata, i revisori dei conti appartenenti ad amministrazioni dello Stato (come i ricorrenti nel giudizio a quo) sono collocati fuori del ruolo organico di appartenenza e percepiscono, in aggiunta alla normale retribuzione, non già gli emolumenti pur previsti - mediante rinvio ad apposito d.P.R. - dal primo comma dello stesso art. 17, ma soltanto la eventuale differenza tra il trattamento goduto nell'amministrazione di provenienza e quello spettante in base al menzionato d.P.R., con la conseguenza che, quando il primo sia superiore al secondo (come avviene nella fattispecie), i revisori prestano la propria opera senza alcun compenso;

che, ad avviso del giudice a quo, tale disciplina viola i sopra indicati parametri costituzionali in primo luogo per irrazionale disparità di trattamento rispetto ad una serie di altre analoghe fattispecie il cui regime normativo prevede (o comunque non esclude) un compenso specifico per i membri di collegi di revisori dei conti, pur se dipendenti di pubbliche amministrazioni collocati fuori ruolo;

che, in particolare, mentre appare evidente la discriminazione con riferimento al regime previsto per il collegio dei revisori dei conti della Cassa depositi e prestiti, la cui situazione è del tutto speculare a quella in esame, anche in ordine ad altre fattispecie richiamate (collegio dei revisori dell'Agenzia spaziale italiana, dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno, delle Università degli studi, ecc.) la disparità di trattamento non è giustificata, in quanto le stesse costituiscono espressione di un principio normativo in base al quale all'impiegato pubblico collocato fuori ruolo per adempiere a funzioni di revisione o controllo viene riconosciuto (anche implicitamente) il diritto ad uno specifico emolumento aggiuntivo rispetto al trattamento economico di provenienza;

che, in secondo luogo, prosegue il remittente, è ravvisabile una disparità di trattamento irrazionale anche all'interno del collegio dei revisori in esame, in quanto, a causa del particolare meccanismo previsto dalla norma impugnata, a parità di funzioni svolte si vengono a privilegiare i membri che hanno un trattamento economico di provenienza di importo inferiore;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha eccepito l'inammissibilità della questione-in quanto il remittente chiede una sentenza additiva invasiva della discrezionalità del legislatore, con violazione nella specie, anche dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione-, concludendo, in subordine, per l'infondatezza della medesima.

Considerato che l'eccezione sollevata dall'Avvocatura dello Stato deve essere respinta, in quanto nella richiesta del giudice a quo - tendente in sostanza ad ottenere che, attraverso l'eliminazione del particolare meccanismo previsto dalla norma impugnata, il compenso per l'opera svolta dai ricorrenti sia comunque corrisposto integralmente - non si rinviene alcun motivo di inammissibilità, risultando, d'altro canto, del tutto inconferente il riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione;

che la questione si rivela chiaramente non fondata sotto entrambi i profili prospettati;

che, invero, rispetto alle discipline richiamate dal remittente, relative a collegi di revisori dei conti di altri enti, non può ritenersi che il legislatore, nell'ambito della sua sfera di discrezionalità, abbia introdotto nella fattispecie in esame un'irragionevole disparità di trattamento, in quanto trattasi di situazioni certamente non identiche e, d'altro canto, inidonee ad integrare-contrariamente a quanto afferma il giudice a quo - un asserito principio generale in materia, cui la norma impugnata avrebbe ingiustificatamente derogato;

che, del resto, poichè la normativa in esame prevede in astratto la corresponsione di un compenso, la censura si incentra essenzialmente sul sistema di calcolo degli emolumenti, che effettivamente può portare (come avviene per i ricorrenti nel giudizio a quo) ad un azzeramento del compenso aggiuntivo qualora l'ammontare della retribuzione percepita nell'amministrazione di provenienza sia pari o superiore agli emolumenti spettanti in base al d.P.R. cui rinvia il primo comma dell'art. 17 in questione;

che, tuttavia, tale meccanismo non determina alcuna irrazionale disparità di trattamento all'interno del collegio, essendo evidentemente ispirato-come riconosce lo stesso remittente-proprio da un intento di perequazione del complessivo trattamento economico dei componenti del collegio medesimo, i quali, essendo collocati fuori ruolo, svolgono esclusivamente le eguali funzioni di cui trattasi;

che, infine, quanto al riferimento all'art. 36 della Costituzione, va ribadito il costante orientamento di questa Corte, secondo cui il principio in esso affermato attiene alla retribuzione considerata nel suo complesso e non alle singole componenti di questa o alle prestazioni accessorie (cfr. sent. n. 314 del 1987).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, terzo comma, del d.P.R. 24 marzo 1981, n. 145 (Ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal TAR del Lazio con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 05/11/93.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Mauro FERRI, Redattore

Depositata in cancelleria il 25/11/93.