ORDINANZA N. 394
ANNO 1993
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Dott. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito in legge, con modificazioni, con la legge 8 agosto 1992, n. 359, promossi con ordinanze emesse il 15 marzo 1993 (n. 2 ordinanze), il 21 marzo 1993 (n. 2 ordinanze) ed il 6 aprile 1993 dal Pretore di Venezia ed il 29 aprile ed il 21 maggio 1993 dal Pretore di Perugia, iscritte ai nn.286, 287, 288, 289, 348, 378 e 390 del 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 25, 27 e 29, prima serie speciale, dell'anno 1993.
Visti l'atto di costituzione di Arborio Rigano Angela Maria e Arborio Mario nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 6 ottobre 1993 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.
Ritenuto che i Pretori di Venezia (con due ordinanze emesse il 15 marzo 1993, con due successive ordinanze del 21 marzo 1993 ed, infine, con ordinanza emessa il 6 aprile 1993) e di Perugia (con due ordinanze emesse il 29 aprile 1993 ed il 21 maggio 1993), in altrettanti giudizi di convalida di licenza o di sfratto per finita locazione per scadenze contrattuali successive al 14 agosto 1992, hanno sollevato, in riferimento all'art. 42 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art.11, comma 2-bis, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito in legge, con modificazioni, con la legge 8 agosto 1992, n. 359;
che la norma denunciata stabilisce, per le locazioni in corso e con scadenza successiva all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, la proroga di diritto del contratto per due anni, nel caso in cui le parti non concordino sulla determinazione del canone;
che i giudici rimettenti prospettano l'illegittimità della disposizione legislativa nella sua interezza, perchè essa comprimerebbe in maniera indiscriminata il diritto di proprietà, non correlando il limite imposto al diritto di godimento ad alcun vantaggio per l'utilità generale, e sacrificherebbe unilateralmente il locatore, impedendo una valorizzazione delle sue concrete situazioni personali e patrimoniali;
che in uno dei giudizi promossi dal Pretore di Perugia si sono costituiti Arborio Rigano Angela Maria e Arborio Mario, chiedendo che la Corte dichiari l'illegittimità costituzionale della disposizione denunciata;
che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità o, comunque, per l'infondatezza delle questioni.
Considerato che tutti i giudizi, prospettando questioni identiche, relative alla stessa disposizione legislativa, possono essere riuniti e decisi congiuntamente;
che i giudici rimettenti, dubitando della legittimità costituzionale della proroga delle locazioni stabilita dall'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge n.333 del 1992, inserito dalla legge di conversione n. 359 del 1992, hanno sollevato questioni già esaminate dalla Corte, che con sentenza n. 323 del 1993 ha ritenuto la limitazione alla facoltà di godimento del bene determinata per il proprietario dalla proroga biennale delle locazioni non contrastante con l'art. 42 della Costituzione.
Difatti la disposizione censurata è inserita nel contesto di una disciplina volta ad aprire una fase di graduale transizione: dalla determinazione del canone di locazione secondo parametri vincolanti stabiliti dal legislatore alla libera negoziazione del canone stesso tra le parti;
essa non contiene una protrazione della durata del contratto fine a se stessa, idonea a configurare una sostanziale riedizione del regime vincolistico, ma risponde all'esigenza eccezionale e transitoria di consentire, per un periodo di tempo limitato e attraverso un meccanismo bilanciato volto a secondare l'accordo tra le parti, un graduale passaggio ad un nuovo sistema, caratterizzato dal tendenziale superamento del principio della quantificazione legale del corrispettivo per le locazioni abitative. Inoltre la norma denunciata, correttamente interpretata, consente di ritenere che la proroga può essere impedita quando ricorrano le specifiche e comprovate esigenze del locatore previste dalla legge;
che, pertanto, le questioni sollevate, senza prospettare profili o argomenti nuovi, con le menzionate ordinanze di rimessione, emesse tutte prima della sentenza n. 323 del 1993, devono essere dichiarate manifestamente infondate (ordinanza n. 354 del 1993).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito in legge, con modificazioni, con la legge 8 agosto 1992, n. 359, sollevate dai Pretori di Venezia e di Perugia, in riferimento all'art. 42 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 03/11/93.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Cesare MIRABELLI, Redattore
Depositata in cancelleria il 16/11/93.