ORDINANZA N. 385
ANNO 1993
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Prof. Massimo VARI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 442 del codice di procedura civile, promossi con n. 2 ordinanze emesse il 24 marzo 1993 dal Pretore di Viterbo nei procedimenti civili vertenti tra Giannoccaro Giovanni e Provenzano Aniello e il Ministero dell'Interno, iscritte ai nn. 256 e 257 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1993.
Udito nella camera di consiglio del 6 ottobre 1993 il Giudice relatore Luigi Mengoni.
Ritenuto che, nel corso di due procedimenti civili promossi da Giovanni Giannoccaro e Aniello Provenzano contro il Ministero dell'interno per il pagamento dell'assegno di assistenza previsto dalla legge 30 marzo 1971, n.118, più interessi legali e rivalutazione monetaria, il Pretore di Viterbo, con due ordinanze del 24 marzo 1993, ha sollevato, in riferimento agli artt.3 e 38 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 442 cod.proc.civ., nella parte in cui non prevede l'obbligo del giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di assistenza sociale, di determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal titolare per la diminuzione del valore del suo credito, analogamente a quanto, in virtù della sentenza n. 156 del 1991, è stabilito per i crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale;
che, ad avviso del giudice remittente la norma denunziata determina una ingiustificata disparità di trattamento tra crediti previdenziali e crediti assistenziali, anche i secondi essendo, per la loro natura alimentare, funzionalmente assimilabili ai crediti di lavoro.
Considerato che l'identità di oggetto rende opportuna la riunione dei due giudizi, affinchè siano decisi con unico provvedimento;
che la questione è già stata sottoposta a questa Corte, la quale, con sentenza n. 196 del 1993, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 442 cod.proc.civ. nella parte in cui non prevede, quando il giudice pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di assistenza sociale obbligatoria, il medesimo trattamento dei crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale in ordine agli interessi legali e al risarcimento del maggior danno sofferto dal titolare per la diminuzione del valore del suo credito".
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 442 cod.proc.civ. - già dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte qua con sentenza n. 196 del 1993 - sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Viterbo con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18/10/93.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Luigi MENGONI, Redattore
Depositata in cancelleria il 28/10/93.