ORDINANZA N. 331
ANNO 1993
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto-legge 19 marzo 1993, n. 69 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), promosso con ricorso della Regione Calabria notificato il 17 aprile 1993, depositato in cancelleria il 20 aprile successivo ed iscritto al n. 28 del registro ricorsi 1993.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1993 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.
Ritenuto che la Regione Calabria impugna il decreto-legge 19 marzo 1993, n.69, recante la "disciplina della proroga degli organi amministrativi", in riferimento agli articoli 77, 117, 118, 121, 122 e 123 della Costituzione;
che la regione ricorrente, dopo aver illustrato la serie di decreti-legge adottati in materia dal Governo (nn. 381 del 1992, 439 del 1992, 7 del 1993 e 69 del 1993),osserva che il decreto legge n. 69 del 1993 da ultimo impugnato rappresenta, in sostanza, la riproduzione dei precedenti provvedimenti d'urgenza, eccetto che per la formulazione dell'art. 9, relativo all'adeguamento della disciplina regionale alle norme di principio del decreto;
che, in particolare, la regione rileva che, prima dell'emanazione dei ricordati decreti-legge, essa stessa aveva adottato, con la legge regionale 5 agosto 1992, n. 13, sulla "disciplina delle nomine di competenza della Regione", una propria regolamentazione delle scadenze delle nomine e designazioni di competenza regionale e delle relative procedure di rinnovazione, disciplina, questa, coerente con l'art. 97 della Costituzione e con i principi affermati nella sentenza n. 208 del 1992 della Corte costituzionale;
che pertanto, ad avviso della regione, il decreto-legge n.69 del 1993 "non dovrebbe incidere sulla legge regionale", giacchè questa contiene norme di dettaglio bensì diverse da quelle del decreto ma tuttavia rispettose dei fondamentali principi posti dal medesimo, rappresentati dalla cessazione delle funzioni alla scadenza naturale del mandato e dalla previsione di un periodo massimo di proroga nonchè di meccanismi sostitutivi rigidamente articolati in caso di inerzia dell'organo competente alla ricostituzione;
che, però, se l'art. 9 del decreto-legge impugnato fosse interpretato come abrogativo della normativa regionale, la disciplina denunziata sarebbe, secondo la regione ricorrente, incostituzionale, in quanto:
a) l'art. 4, comma 2, del decreto-legge, che attribuisce la competenza alle designazioni o nomine (per gli organi scaduti), in caso di inerzia di organi collegiali, ai presidenti di detti organi, violerebbe sia la competenza regionale in materia di ordinamento degli uffici ed enti dipendenti dalle regioni (art. 117 della Costituzione) sia la competenza statutaria (art.123 della Costituzione), in quanto incide sulle norme, statutarie e ordinarie, che regolano le competenze degli organi collegiali, creando ex novo una competenza dei presidenti e sottraendo ai collegi i correlativi poteri; detta disposizione, inoltre, contrasterebbe con gli articoli 121 e 122 della Costituzione, se riferita a nomine di competenza del Consiglio regionale, attesa la configurazione costituzionale del presidente del Consiglio regionale, privo di rilevanza esterna;
b) l'art. 3 del decreto-legge, sul regime di proroga degli organi amministrativi scaduti e degli atti da questi emanati, limitando la competenza ai soli atti urgenti e indifferibili, inciderebbe sulla competenza regionale in materia, violando l'art. 117 della Costituzione; la censura sarebbe da estendere al successivo art. 6 che prevede la nullità di diritto degli atti compiuti dagli organi scaduti;
c) infine, sarebbe costituzionalmente illegittimo l'art.8 del decreto-legge, che convalida e mantiene fermi gli atti di ricostituzione di organi scaduti adottati da presidenti di organi collegiali, anteriormente all'entrata in vigore del decreto, in sostituzione dei competenti collegi; questa norma violerebbe sia l'art. 77 della Costituzione, in relazione anche all'art. 15, comma 2, lett. d) della legge n. 400 del 1988, sia le competenze regionali in materia di organizzazione di uffici ed enti: il decreto-legge non può - afferma la regione - convalidare ciò che in base alla Costituzione è invalido e non può dunque sottrarre all'amministrazione regionale il potere di qualificare come invalidi gli atti già adottati in base a decreti-legge non convertiti, così impedendo alle regioni di "revocare gli illegittimi atti dei loro presidenti e di provvedere diversamente in ordine agli organi scaduti"; che si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità e l'infondatezza della questione;
Considerato che il decreto-legge 19 marzo 1993, n. 69, non è stato convertito in legge entro il termine prescritto, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.116 del 20 maggio 1993;
che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, ordinanze nn. 292, 229, 174 e 116 del 1993), deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità della questione, e che detto rilievo è logicamente preliminare rispetto al profilo di - eventuale - inammissibilità, dedotto dall'Avvocatura erariale, basato sul rilievo per cui con l'impugnativa verrebbe ad essere prospettata una mera questione interpretativa.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del decreto-legge 19 marzo 1993, n. 69 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), promossa dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/07/93.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Vincenzo CAIANIELLO, Redattore
Depositata in cancelleria il 21/07/93.