Ordinanza n. 116 del 1993

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ORDINANZA N. 116

 

ANNO 1993

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Giuseppe BORZELLINO

 

Giudici

 

Dott. Francesco GRECO

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto-legge 21 gennaio 1992, n. 14 (Misure urgenti in campo economico ed interventi in zone terremotate), rinnovato il 13 marzo 1992 (rectius: dell'art. 1, terzo comma, del decreto-legge 21 gennaio 1992, n. 14, e dell'art. 1, terzo comma, del decreto- legge 20 marzo 1992, n. 237, di identico titolo), promosso con ordinanza emessa il 13 maggio 1992 dal Pretore di Crotone nel procedimento civile vertente tra la s.p.a. F.lli Romano e l'I.N.P.S., iscritta al n. 340 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1992.

 

Visti gli atti di costituzione della s.p.a. F.lli Romano e dell'I.N.P.S. nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nell'udienza pubblica del 3 novembre 1992 il Giudice relatore Francesco Greco;

 

uditi gli avvocati Elio Fazzalari per la s.p.a. F.lli Romano, Giuseppe Pansarella, Giancarlo Perone e Tiziano Treu per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Francesco Guicciardi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto che Pretore di Crotone, nel procedimento civile promosso da "Fratelli Romano" S.p.a. contro l'I.N.P.S. con ordinanza del 13 maggio 1992 (R.O. n. 340 del 1992), ha sollevato questione di legittimità costituzionale del decreto- legge 21 gennaio 1992, n. 14, rinnovato il 13 marzo 1992 (rectius: dell'art. 1, terzo comma, del decreto-legge 21 gennaio 1992, n. 14, e dell'art. 1, terzo comma, del decreto- legge 20 marzo 1992, n. 237, che lo ha reiterato), in riferimento agli artt.3, 24, 41, 97 e 113 della Costituzione;

 

che nel giudizio si sono costituiti la parte privata e l'I.N.P.S. ed è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Considerato che il decreto-legge n. 14 del 1992 non è stato convertito in legge entro il termine prescritto, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.68 del 21 marzo 1992;

 

che altrettanto è accaduto per il decreto-legge n. 237 del 1992, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 1992;

 

che, pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (ord. n. 165 del 1991), la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, del decreto-legge 21 gennaio 1992, n. 14 (Misure urgenti in campo economico ed interventi in zone terremotate), e dell'art. 1, terzo comma, del decreto- legge 20 marzo 1992, n. 237, di identico titolo, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 97 e 113 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Crotone con la ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/03/93.

 

Giuseppe BORZELLINO, Presidente

 

Francesco GRECO, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 26/03/93.