Ordinanza n. 325 del 1993

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ORDINANZA N. 325

 

ANNO 1993

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Dott. Francesco GRECO

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 (Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni) e dell'art. 1 del decreto-legge 22 dicembre 1990, n.409 (Disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori privato e pubblico), convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1991, n.59, promosso con ordinanza emessa il 16 novembre 1992 dal Pretore di Torino nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Tallia Luciana ed altri e l'E.N.P.A.L.S., iscritta al n. 803 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1993.

 

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 21 aprile 1993 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.

 

Ritenuto che il Pretore di Torino, con ordinanza del 16 novembre 1992, ha sollevato, con riferimento all'articolo 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10 della legge 15 aprile 1985 n.140, dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1988 n. 544, nonchè, "in stretto subordine", dell'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 1990 n.409, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1991 n. 59, in quanto tali norme escludono che alle pensioni erogate dall'E.N.P.A.L.S. in favore dei lavoratori dello spettacolo si applichino i meccanismi di rivalutazione delle pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1982 introdotti dall'articolo 5 della predetta legge 15 aprile 1985 n. 140, prevedendo invece, per le pensioni a carico delle forme di previdenza sostitutive ed esonerative del regime generale nonchè a carico del Fondo gas e del Fondo esattoriali, meccanismi di rivalutazione diversi, da stabilire con separati provvedimenti che, peraltro, per l'E.N.P.A.L.S. non sono stati mai emanati;

 

che, secondo il giudice a quo, la norma impugnata viola il principio di uguaglianza in quanto assoggetta a differente trattamento situazioni del tutto uguali, tali dovendosi considerare il sistema normativo regolante l'assicurazione obbligatoria dei lavoratori dello spettacolo e quello che disciplina il regime generale;

 

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata e richiamando, a tal fine, le precedenti pronunzie rese in argomento da questa Corte con le ordinanze nn. 112 del 1992, 160 e 76 del 1991.

 

Considerato che non sussiste l'affermata identità tra le situazioni poste in comparazione, dato che il trattamento pensionistico dei lavoratori dello spettacolo viene determinato, fin dall'entrata in vigore dell'articolo 12 del d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1420, con modalità diverse - e, per alcuni pro fili, più favorevoli - rispetto a quelle previste dal regime generale;

 

che pertanto la questione in esame, volta a rendere applicabile alle pensioni erogate dall'E.N.P.A.L.S. gli stessi meccanismi di rivalutazione introdotti dall'articolo 5 della legge 15 aprile 1985 n. 140 per le pensioni c.d. d'annata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, è, per come proposta, manifestamente infondata, mentre esula dall'ambito dell'eccezione l'esame della evoluzione normativa intervenuta in ordine ai criteri di determinazione e di rivalutazione dei vari trattamenti pensionistici al fine di vagliarne, anche comparativamente, l'adeguatezza e l'omogeneità.

 

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10 della legge 15 aprile 1985 n.140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1988 n. 544 (Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni) e dell'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 1990 n. 409 (Disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori privato e pubblico), convertito con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1991 n. 59, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Pretore di Torino con ordinanza del 16 novembre 1992.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/07/93.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Ugo SPAGNOLI, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 21/07/93.