ORDINANZA N. 112
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Aldo CORASANITI, Presidente
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 10 della legge 14 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), e degli artt. 7 e seguenti del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317 (Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'I.N.P.S.), convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 1987, n. 398, promosso con ordinanza emessa il 2 luglio 1991 dal Pretore di Venezia nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Armando Forte ed altri ed E.N.P.A.L.S., iscritta al n. 634 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1991.
Visto l'atto di intervento Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 febbraio 1992 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.
Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui i ricorrenti, pensionati E.N.P.A.L.S., avevano richiesto gli aumenti previsti -- dall'art.5 della legge 15 aprile 1985, n. 140 -- per le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, il Pretore di Venezia, con ordinanza emessa il 2 luglio 1991, ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della norma citata, nonchè dell'art. 10 della stessa legge e degli artt. 7 e seguenti del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 1987, n. 398, nella parte in cui non prevedono che i miglioramenti economici da esse stabiliti vengano estesi anche alle pensioni E.N.P.A.L.S.;
che il giudice a quo osserva come la rivalutazione prevista a favore delle pensioni dell'A.G.O. dalla legge 15 aprile 1985, n. 140, fosse stata dalla medesima normativa rinviata a "separati provvedimenti" per tutte le altre gestioni sostitutive od esonerative dell'assicurazione generale (provvedimenti contenuti nella legge 3 ottobre 1987, n. 398, concernente tutte le altre forme di previdenza ma non l'E.N.P.A.L.S.);
che inoltre il Pretore rimettente rileva come il decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409 (Disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori privato e pubblico), convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1991, n. 59 (sopravvenuto il quale, la Corte aveva restituito gli atti ad altri giudici che avevano sollevato la medesima questione) non avrebbe in realtà risolto il problema;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha concluso per l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza della questione.
Considerato che la censura è sostanzialmente rivolta nei confronti della recente normativa di cui al decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, per l'asserita tardività con cui il legislatore avrebbe ottemperato alle indicazioni contenute nell'art. 10 della legge 15 aprile 1985, n.140, realizzando, per i pensionati in argomento, una disciplina in cui i coefficienti di rivalutazione risulterebbero inferiori rispetto al congegno perequativo attuato nel regime generale;
che il giudice a quo si duole altresì della discrasia temporale tra il richiamato decreto-legge n. 409 del 1990 ed il precedente decreto-legge n.317 del 1987 che ha previsto miglioramenti economici per le pensioni a carico di altre forme di previdenza sostitutive ed esonerative;
che, a prescindere dai limiti del sindacato di costituzionalità connessi al confronto tra diverse gestioni, è evidente come il prospettato vizio di illegittimità non discenda dalle norme impugnate, bensì, se mai, dal più volte citato e non denunziato decreto-legge n. 409 del 1990;
che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 10 della legge 15 aprile 1985, n.140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale) e degli artt. 7 e seguenti del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317 (Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'I.N.P.S.), convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 1987, n. 398, sollevata, in riferimento agli artt.3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Venezia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/03/92.
Aldo CORASANITI, Presidente
Francesco Paolo CASAVOLA, Redattore
Depositata in cancelleria il 18 marzo del 1992.