SENTENZA N. 307
ANNO 1993
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 20 ottobre 1982, n. 773 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri), promosso con ordinanza emessa il 7 ottobre 1992 dal pretore di Viterbo nel procedimento civile vertente tra Remo Zompanti e la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, iscritta al n. 736 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica n.49, prima serie speciale, dell'anno 1992.
Udito nella camera di consiglio del 31 marzo 1993 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.
Ritenuto in fatto
l. Con ordinanza in data 7 ottobre 1992, il pretore di Viterbo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 20 ottobre 1982, n. 773 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri).
Ricorda il pretore che, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 843 del 1978, ai titolari di più pensioni la quota aggiuntiva ex art. 10 della legge n.160 del 1975, o l'indennità integrativa speciale, o altro trattamento collegato con le variazioni del costo della vita, sono dovuti una sola volta.
Ai sensi dell'art. 17 stessa legge, l'indennità integrativa speciale non è inoltre cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro, ma deve comunque essere fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Peraltro la Corte costituzionale, con la sentenza n. 172 del 1991, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 17 citato, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, anche nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione del Fondo lavoratori dipendenti.
La citata pronunzia di incostituzionalità, pur concernendo l'art. 17 della legge, incide anche e soprattutto sulla disciplina di cui all'art. 19 della legge stessa, costituendo una evidente limitazione al divieto di cumulo, per i titolari di più pensioni, delle indennità integrative speciali o di analoghi trattamenti.
Ciò vale per tutte le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, o delle gestioni dei lavoratori autonomi o a carico delle gestioni di previdenza sostitutive o comunque integrative dell'assicurazione obbligatoria, o che ne comportino l'esclusione o l'esonero.
Non vale però nei casi, come quello di specie, in cui la materia abbia una disciplina autonoma e compiuta; nè, per i limiti del giudicato costituzionale, può ritenersi che la sentenza n. 172 del 1991 abbia travolto anche l'art. 16 della legge n. 773 del 1982.
Orbene - conclude il pretore - appare di tutta evidenza la disparità di trattamento, priva di qualsiasi giustificazione razionale, tra chi sia titolare di due pensioni (di cui una a carico della Cassa geometri) e chi sia invece titolare di due altre pensioni, di qualsiasi natura.
Considerato in diritto
l. Con richiamo all'art. 3 della Costituzione, viene posta in dubbio la legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 20 ottobre 1982, n. 773 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri), nella parte in cui non prevede che anche nei confronti del titolare di due pensioni, di cui una a carico della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei geometri, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali o di altri analoghi trattamenti collegati alle variazioni del costo del lavoro, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
2. La questione è fondata.
Con sentenza n. 172 del 1991, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria), nella parte in cui non prevedeva che anche nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, dovesse comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Questione in tutto analoga a quella sottoposta oggi all'esame è stata dunque già decisa da questa Corte.
Peraltro, come esattamente ha rilevato il giudice a quo, la decisione non è applicabile al caso di specie, in quanto la legge n. 773 del 1982 costituisce un autonomo sistema normativo, che disciplina specificamente le prestazioni erogate dalla Cassa geometri, cosicchè, la materia sfugge alla normativa generale di cui agli artt. 17 e 19 della legge n. 843 del 1978, nel testo risultante a seguito della sentenza n. 172 del 1991.
É di tutta evidenza peraltro che le rationes decidendi poste a fondamento della richiamata sentenza ricorrono interamente anche con riguardo al caso prospettato, che si pone con l'altro in un rapporto da specie a genere.
Inoltre la sentenza correggendo l'irragionevolezza della disciplina generale, ha accentuato il carattere ingiustamente discriminatorio della normativa riguardante il cumulo con altro trattamento previdenziale della pensione a carico della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei geometri. A tale disparità di trattamento deve dunque porsi rimedio con la pronuncia di illegittimità costituzionale nei sensi e con gli effetti innanzi precisati.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 20 ottobre 1982, n. 773 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri), nella parte in cui non prevede che anche nei confronti del titolare di due pensioni, di cui una a carico della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei geometri, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23/06/93.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Gabriele PESCATORE, Redattore
Depositata in cancelleria il 09/07/93.