Sentenza n. 284 del 1993

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SENTENZA N. 284

ANNO 1993

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 3 aprile 1985, n. 15 (Norme modificative ed integrative del procedimento elettorale nelle elezioni provinciali e comunali), promosso con ordinanza emessa il 29 luglio 1992 dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da Belloni Fabrizio contro la Provincia di Trieste ed altri, iscritta al n.25 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1993.

Udito nella camera di consiglio del 5 maggio 1993 il Giudice relatore Mauro Ferri.

Ritenuto in fatto

l. In un giudizio per l'annullamento del verbale di proclamazione degli eletti al Consiglio provinciale di Trieste, relativo alle elezioni amministrative svoltesi il 7 e l'8 giugno 1992, il T.A.R. per il Friuli- Venezia Giulia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della L.R. n. 15 del 3 aprile 1985, "nella parte in cui consente per le elezioni provinciali la presentazione di liste, senza alcuna sottoscrizione, da parte di partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un loro rappresentante nel consiglio regionale alle ultime elezioni".

2. Il T.A.R. remittente rileva un possibile contrasto della norma con l'art.5, punto 5, dello Statuto della Regione e con l'art. 116 della Costituzione.

Premette il giudice a quo che, in base all'art. 116 della Costituzione, spetta allo Stato - come regola generale - legiferare in materia di elezioni provinciali, mentre eventuali eccezioni possono derivare solo da altre norme di rango costituzionale, quali gli Statuti delle Regioni a statuto speciale.

Orbene, lo Statuto della Regione Friuli- Venezia Giulia (approvato con la citata legge costituzionale n. 1 del 31 gennaio 1963), all'art. 5, punto 5, tra le materie devolute alla competenza legislativa regionale, include soltanto "l'Ordinamento dei comuni"; detto testo non menziona affatto le province, e nemmeno fa riferimento agli "enti locali", dizione questa che ha consentito alla Corte costituzionale, nella sentenza 8 luglio 1957 n. 105, riferentesi allo Statuto regionale siciliano, di ritenervi compresa anche la disciplina elettorale.

Nè potrebbe essere addotto, in contrario avviso, il dettato dell'art. 4 del d.P.R. 9 agosto 1966 n. 834 recante norme di attuazione dello Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia, che implicitamente ammette la potestà legislativa regionale, ma unicamente per quanto riguarda le elezioni comunali.

In conclusione, mentre nello Statuto regionale si rinviene un riferimento alla potestà legislativa della Regione in materia di ordinamento comunale (da cui è desumibile una sua estensione alle elezioni comunali), nulla di analogo sussiste per quanto riguarda le province e le correlative elezioni provinciali; ne discenderebbe che, in carenza di una norma derogatoria, ci si possa riferire solo al testo costituzionale (art. 116) che demanda al legislatore statale ogni potestà in materia.

Considerato in diritto

l. Nel giudizio per l'annullamento dell'atto di proclamazione degli eletti al Consiglio provinciale di Trieste, relativo alle elezioni amministrative svoltesi il 7 e l'8 giugno 1992, il T.A.R. per il Friuli- Venezia Giulia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale n. 15 del 3 aprile 1985, "nella parte in cui consente per le elezioni provinciali la presentazione di liste, senza alcuna sottoscrizione, da parte di partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un loro rappresentante nel consiglio regionale alle ultime elezioni".

Ad avviso del T.A.R. remittente la norma impugnata si pone in contrasto con l'art. 5, punto 5, dello Statuto della Regione (approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1) e con l'art.116 della Costituzione.

In particolare il giudice a quo rileva che, sulla base dell'art. 116 della Costituzione, la regola generale è che spetta allo Stato legiferare in materia di elezioni provinciali, mentre eventuali eccezioni possono derivare solo da altre norme di rango costituzionale, quali gli Statuti delle Regioni a statuto speciale.

Posto quindi che lo Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, all'art. 5, punto 5, include soltanto, tra le materie devolute alla competenza legislativa regionale, "l'Ordinamento dei comuni" mentre non menziona affatto le province (e nemmeno fa riferimento, ad altri "enti locali"), ogni potestà in materia non può che rimanere attribuita al legislatore statale, in carenza di una norma espressamente derogatoria.

2. La questione è fondata.

Giova premettere che l'art. 128 della Costituzione, con norma di carattere generale, nel proclamare l'autonomia dei Comuni e delle Province nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica che ne determinano le funzioni, riserva alle medesime leggi di disciplinarne anche l'organizzazione di carattere elettivo (v. sent. n. 42 del 1961 di questa Corte).

Detto principio va poi correlato con quanto, alla luce dell'art. 116 della Costituzione, questa Corte, fin dalla sentenza n. 24 del 1957, ha avuto modo di affermare, e cioé che l'autonomia di ogni regione a Statuto speciale è specificamente caratterizzata dalle norme dello Statuto stesso, le quali hanno carattere eccezionale e non sono suscettibili di applicazione analogica.

3. Tale essendo il contesto normativo, i termini della questione si presentano assai chiari: la competenza legislativa in tema di elezioni provinciali appartiene allo Stato salvo che lo Statuto di una Regione dotata di speciale autonomia non l'attribuisca esplicitamente alla Regione stessa.

Così non è nel caso della regione Friuli- Venezia Giulia.

Dalla chiara enunciazione dell'art. 5 dello Statuto speciale, il quale menziona solo i Comuni e non le Province, si evince, data la rigorosa tassatività che deve distinguere le attribuzioni di potere legislativo operate dal testo statutario, la volontà del legislatore costituzionale di attribuire al Consiglio regionale soltanto la disciplina dell'ordinamento e delle circoscrizioni dei Comuni.

Qualsiasi estensione interpretativa è pertanto da escludersi; nè alcun argomento in contrario può essere ricavato dal successivo art. 59, il quale si limita ad affermare soltanto che Province e Comuni hanno ordinamenti e funzioni stabiliti dalle leggi dello Stato e della Regione.

É del tutto evidente che, proprio sulla base della precedente ripartizione statutaria, non può effettuarsi, della norma, altra lettura di quella che consente alla Regione di legiferare sul solo "Ordinamento dei Comuni" mentre l'organizzazione e le funzioni provinciali sono conservate alla potestà legislativa dello Stato.

4. Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 3 aprile 1985 n. 15, nella parte in cui consente, per le elezioni provinciali, la presentazione di liste, senza alcuna sottoscrizione, da parte di partiti o gruppi politici che, nell'ultima elezione, abbiano avuto eletto un loro rappresentante nel Consiglio regionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 3 aprile 1985 n. 15 (Norme modificative ed integrative del procedimento elettorale nelle elezioni provinciali e comunali), nella parte in cui consente per le elezioni provinciali la presentazione di liste, senza alcuna sottoscrizione, da parte di partiti o gruppi politici che, nell'ultima elezione, abbiano avuto eletto un loro rappresentante nel Consiglio regionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/06/93.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Mauro FERRI, Redattore

Depositata in cancelleria il 16/06/93.