Ordinanza n. 281 del 1993

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ORDINANZA N. 281

ANNO 1993

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 442 del codice di procedura civile, promossi con:

1) ordinanza emessa il 14 luglio 1992 dal Tribunale di Catania nei procedimenti civili riuniti vertenti tra il Ministero dell'Interno e Vacanti Carmela ed altro, iscritta al n. 34 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1993;

2) n. 2 ordinanze emesse il 4 gennaio 1993 dal Pretore di Viterbo nei procedimenti civili vertenti tra Colonna Marco ed altri e Proietti Maurizio ed altri ed il Ministero dell'Interno ed altra, iscritte ai nn. 92 e 93 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1993.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 maggio 1993 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile promosso da Carmela Vacanti e altro contro il Ministero dell'interno per il pagamento dell'indennità di accompagnamento, più interessi legali e rivalutazione monetaria, il Tribunale di Catania, con ordinanza del 14 luglio 1992, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 442 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede l'obbligo del giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di assistenza, di determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal titolare per la diminuzione del valore del suo credito, analogamente a quanto, in virtù della sentenza n. 156 del 1991, è previsto per i crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale;

che, nel corso di un giudizio analogo, la medesima questione è stata sollevata dal Pretore di Viterbo, con due ordinanze in data 4 gennaio 1993;

che, secondo i giudici remittenti, la norma denunziata determina una ingiustificata disparità di trattamento tra crediti previdenziali e crediti assistenziali, in contrasto con l'equiparazione delle due categorie, sotto il profilo funzionale, già affermata dalla sentenza n. 85 del 1979 di questa Corte;

che nei giudizi davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.

Considerato che l'identità di oggetto rende opportuna la riunione dei tre giudizi, affinchè siano decisi con unico provvedimento;

che la questione è già stata sottoposta a questa Corte, la quale, con sentenza n. 196 del 1993, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale del- l'art. 442 cod.proc.civ.

nella parte in cui non prevede, quando il giudice pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di assistenza sociale obbligatoria, il medesimo trattamento dei crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale in ordine agli interessi legali e al risarcimento del maggior danno sofferto dal titolare per la diminuzione del valore del suo credito".

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 442 cod.proc.civ, - già dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte qua con sentenza n. 196 del 1993 - sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Catania e dal Pretore di Viterbo con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28/05/93.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Luigi MENGONI, Redattore

Depositata in cancelleria il 10/06/93.