ORDINANZA N. 257
ANNO 1993
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 409, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7 marzo 1991 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Sorvillo Emilio nel procedimento penale a carico di De Nicola Armando, iscritta al n. 55 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1993.
Udito nella camera di consiglio del 21 aprile 1993 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.
Ritenuto che, con ordinanza del 7 marzo 1991, la Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 409, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'impugnabilità del decreto di archiviazione, emesso senza che sia stata osservata la prescrizione di cui all'art. 408, secondo comma, dello stesso codice e, cioè, omettendo la notifica della richiesta di archiviazione alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione;
considerato che questa Corte, con sentenza n. 353 del 1991, pronunciata successivamente alla deliberazione dell'ordinanza di rimessione, ha dichiarato l'infondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimità sia dell'art. 178, lett.c), del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede come ipotesi di nullità di ordine generale l'omesso avviso alla persona offesa dal reato che abbia domandato di essere preavvisata della richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, sia dell'art. 409 dello stesso codice, nella parte in cui non contempla il potere del giudice per le indagini preliminari di disporre - proprio quell'ipotesi di inosservanza dell'art. 408, secondo comma - la revoca del decreto di archiviazione;
che in tale sentenza la Corte ha, dunque, disatteso le censure ora dedotte statuendo "che la legge riconosce espressamente alla persona offesa la legittimazione a ricorrere per cassazione contro il decreto di archiviazione pronunciato dal giudice per le indagini preliminari senza l'osservanza del precetto di cui all'art. 408, secondo comma, del codice di procedura penale";
che, di conseguenza, essendo ricavabile dal diritto positivo un rimedio in grado di tutelare il diritto della persona offesa dal reato nell'ipotesi prevista dall'art. 408, secondo comma, del codice di procedura penale, quando venga omessa la notifica della richiesta di archiviazione, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 409, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte Suprema di cassazione con ordinanza del 7 marzo 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/05/93.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Giuliano VASSALLI, Redattore
Depositata in cancelleria il 27/05/93.